La Cassazione, con le sentenze n. 8544/2001 e 6012/2006, ha ritenuto che sia “giustificata l’assenza alla visita fiscale di un lavoratore” che aveva dato dimostrazione di essersi recato, su indicazione del proprio medico curante, “presso uno stabilimento termale per un ciclo di cure” diretto ad ottenere un più pronto ristabilimento dello stato di salute corrispondente anche agli interessi economici del datore di lavoro.
Anche l’INPS nella circolare n. 287/1992 ha precisato che non c’è obbligo di rispetto delle fasce durante le cure termali.