Tipo messaggio: Standard
Visibilità Messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente: Non Disponibile
Messaggio:
Oggetto: Rimborso spese per aggiornamento professionale ai medici iscritti
nelle liste speciali istituite presso l’Inps – articolo 3, comma 5, del
decreto ministeriale 8 maggio 2008 – anno 2013.
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrali Sistemi Informativi e Tecnologici
Con il messaggio n. 1429 del 24.01.2014 e sulla base delle indicazioni operative già a
suo tempo fornite con la circolare n. 86 del 12.09.2008 (paragrafo 5), sono state rese
note ulteriori istruzioni per il riconoscimento, con riferimento all’anno 2013, del
contributo alla formazione per i medici di lista, previsto ai sensi del decreto in oggetto e
pari annualmente a euro 500,00.
Come è noto, tra i requisiti richiesti, è previsto che il medico abbia effettuato almeno 40
visite mensili nel corso dell’anno di interesse. Ciò al fine di riconoscere il contributo a
quei medici che garantiscono una maggiore disponibilità nel rapporto di collaborazione
instaurato con l’Inps.
Tuttavia, con riferimento alla verifica di tale requisito, relativamente all’attività svolta
nel corso dell’anno 2013, non si può non tener conto della sospensione
dell’assegnazione delle visite mediche di controllo domiciliare d’ufficio intervenute in
alcuni periodi dell’anno.
Conseguentemente, si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche alla procedura
attualmente in uso, la quale provvederà a neutralizzare i periodi di sospensione
(specificatamente i mesi di maggio, ottobre, novembre e dicembre), elaborando una
media per singolo medico che tenga conto del numero complessivo delle visite
effettuate negli altri otto mesi di attività.
Rimane confermato il requisito richiesto relativamente agli eventi formativi utili al
conseguimento del contributo, ovvero due corsi di cui uno obbligatoriamente in Medicina
legale e delle assicurazioni e l’altro a scelta ma su argomenti di interesse per l’Istituto,
così come specificato al citato paragrafo 5 della circolare n. 86/2008.
Premesso quanto sopra, tenuto conto delle modifiche procedurali apportate, le Strutture
territoriali competenti sono tenute a procedere d’ufficio – entro e non oltre il 16 giugno
2014 – al riesame delle istanze già presentate dai medici di lista che non hanno trovato
accoglimento per carenza del numero minimo di visite medie mensili effettuate.
Apposita istanza potrà essere prodotta dai medici che intendono richiedere il contributo
in argomento alla luce della citata modifica del requisito connesso al numero di visite
mediche di controllo effettuate.
La domanda, completa della documentazione necessaria, dovrà essere presentata alla
Struttura territoriale di competenza entro e non oltre il 30 giugno 2014 per la
liquidazione da effettuarsi nel successivo mese di luglio.
Medesime modalità e termine di presentazione sono previsti per i medici che, pur
avendo già a suo tempo avanzato richiesta, non ricevano il pagamento del contributo
entro la suindicata data del 16 giugno 2014.
In caso di respinta, le Strutture territorialmente competenti dovranno provvedere a
fornire apposito riscontro al medico di lista.
Il Direttore Generale
Nori