Rimborso spese per aggiornamento professionale ai medici iscritti

Tipo messaggio: Standard

Visibilità Messaggio: Strutture INPS

Area/Dirigente: Non Disponibile

Messaggio:

Oggetto: Rimborso spese per aggiornamento professionale ai medici iscritti

nelle liste speciali istituite presso l’Inps – articolo 3, comma 5, del

decreto ministeriale 8 maggio 2008 – anno 2013.

 

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrali Sistemi Informativi e Tecnologici

 

Con il messaggio n. 1429 del 24.01.2014 e sulla base delle indicazioni operative già a

suo tempo fornite con la circolare n. 86 del 12.09.2008 (paragrafo 5), sono state rese

note ulteriori istruzioni per il riconoscimento, con riferimento all’anno 2013, del

contributo alla formazione per i medici di lista, previsto ai sensi del decreto in oggetto e

pari annualmente a euro 500,00.

Come è noto, tra i requisiti richiesti, è previsto che il medico abbia effettuato almeno 40

visite mensili nel corso dell’anno di interesse. Ciò al fine di riconoscere il contributo a

quei medici che garantiscono una maggiore disponibilità nel rapporto di collaborazione

instaurato con l’Inps.

Tuttavia, con riferimento alla verifica di tale requisito, relativamente all’attività svolta

nel corso dell’anno 2013, non si può non tener conto della sospensione

dell’assegnazione delle visite mediche di controllo domiciliare d’ufficio intervenute in

alcuni periodi dell’anno.

Conseguentemente, si è ritenuto opportuno prevedere alcune modifiche alla procedura

attualmente in uso, la quale provvederà a neutralizzare i periodi di sospensione

(specificatamente i mesi di maggio, ottobre, novembre e dicembre), elaborando una

media per singolo medico che tenga conto del numero complessivo delle visite

effettuate negli altri otto mesi di attività.

Rimane confermato il requisito richiesto relativamente agli eventi formativi utili al

conseguimento del contributo, ovvero due corsi di cui uno obbligatoriamente in Medicina

legale e delle assicurazioni e l’altro a scelta ma su argomenti di interesse per l’Istituto,

così come specificato al citato paragrafo 5 della circolare n. 86/2008.

Premesso quanto sopra, tenuto conto delle modifiche procedurali apportate, le Strutture

territoriali competenti sono tenute a procedere d’ufficio – entro e non oltre il 16 giugno

2014 – al riesame delle istanze già presentate dai medici di lista che non hanno trovato

accoglimento per carenza del numero minimo di visite medie mensili effettuate.

Apposita istanza potrà essere prodotta dai medici che intendono richiedere il contributo

in argomento alla luce della citata modifica del requisito connesso al numero di visite

mediche di controllo effettuate.

La domanda, completa della documentazione necessaria, dovrà essere presentata alla

Struttura territoriale di competenza entro e non oltre il 30 giugno 2014 per la

liquidazione da effettuarsi nel successivo mese di luglio.

Medesime modalità e termine di presentazione sono previsti per i medici che, pur

avendo già a suo tempo avanzato richiesta, non ricevano il pagamento del contributo

entro la suindicata data del 16 giugno 2014.

In caso di respinta, le Strutture territorialmente competenti dovranno provvedere a

fornire apposito riscontro al medico di lista.

Il Direttore Generale

Nori

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