Il D.P.C.M. 18 dicembre 2009, n. 206 contenente la determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia prevede che sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Il recente parere del dipartimento della Funzione Pubblica 15 marzo 2010 avente per oggetto la obbligatorietà delle visite fiscali precisa che per quanto riguarda i casi appena elencati (comma 1 – art. 2 del D.P.C.M. n.206/2009), l’amministrazione può riconoscere la sussistenza del regime di esenzione solo quando la stessa è in possesso della necessaria documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione”.
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