di Giuliana Tasca
La Corte di Cassazione, in base alla sentenza n.10037/2015, ha individuato sette parametri affinchè si configuri il vero mobbing. Rappresentano una galassia di eventi ed elementi ostili a danno del lavoratore e devono essere tutti coesistenti : luogo di lavoro, periodo congruo (minimo sei mesi), continuità ( frequente, reiterata, continua), tipo di azioni , inferiorità della vittima, andamento per fasi successive, intento persecutorio .
Per “Straining” si intende un mobbing attenuato, una condizione di soggezione e patimento del lavoratore conseguente ad un suo demansionamento, in questo caso è assente l’intento persecutorio e l’atto soddisfa i criteri di riordino ed economicità in ambito aziendale.
Sentenze e giurisprudenza di merito hanno confermato che il “danno biologico” da attività mobbizzante , comprese le conseguenze psicosomatiche, sono a carico dell’INAIL, con possibilità di agire in via di regresso nei confronti del datore di lavoro. Detto questo, i confronti intellettuali e tecnici tra le parti, INAIL e datore di lavoro, sono focalizzati a determinare quanto il risarcimento sia da ascrivere all’uno o all’altro, l’intero ammontare o solo il “danno differenziale”, inteso come morale o esistenziale.
Ora, in un contesto sociale come quello attuale, caratterizzato da una progressiva destrutturazione del sistema lavoro e delle sue tutele, il medico fiscale è più spesso testimone unico di questi eventi. La copertura assicurativa dell’ INPS interviene in tutti questi casi e per un periodo facilmente prevedibile sull’assenza per malattia.
La difficoltà, più spesso l’impossibilità, completamente a carico del paziente, di reperire prove sufficienti a soddisfare i sette parametri del mobbing vanifica il compito, da parte del medico di controllo, di segnalare l’evento come tale all’Ente sottraendolo dalla sua competenza, alla pari di altre patologie professionali.
A complicare la situazione intervengono le reiterate richieste di controlli datoriali che sono la sostanza di importanti pronunce della Cassazione con Sentenze peraltro difformi. Pertanto, a legislazione invariata, il medico di controllo, in tali circostanze arresta la raccolta dell’ anamnesi , sia per diffidenza dell’assicurato che per cautela del medico rispetto ad un risveglio nevrotico.
L’esame obiettivo non trova corrispondenza se non parzialmente nel danno biologico che si manifesta nei modi, tempi e ambiente correlabili alla sua specifica mansione. Un giudizio di idoneità è eticamente e deontologicamente impraticabile, anche a corteo sintomatologico lenito o estinto dal tempo in un contesto protetto quale il proprio domicilio, per l’evidente motivo che il reintegro sul posto di lavoro non soddisfa il criterio di precauzione.