Il controllo del lavoratore, assente dal posto di lavoro per malattia, è stato legislativamente previsto già dall’art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
Al suddetto fine, il datore di lavoro aveva la possibilità di richiedere agli Istituti previdenziali l’accertamento, a mezzo dei loro servizi ispettivi, della malattia denunciata dal dipendente.
La norma era ritenuta costituzionalmente legittima in riferimento all’art. 13, primo e secondo comma, Cost. (sent. n. 23 del 1975).
Successivamente sono intervenute varie modifiche.
La funzione degli accertamenti e delle certificazioni e stata affidata alle Unita Sanitarie Locali (legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 14, lett. q) ma transitoriamente, fino all’emanazione della nuova legge, e rimasta all’I.N.P.S. (art. 75) al quale, in via esclusiva, e stata affidata l’erogazione delle prestazioni e, successivamente (art. 2, legge 29 febbraio 1980 n. 33, di conversione, con modifica, del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663), l’obbligo dell’anticipazione e stato imposto al datore di lavoro.
La certificazione della malattia e stata demandata ai medici curanti ed il controllo dello stato di malattia ai medici delle Unita Sanitarie Locali su richiesta o del datore di lavoro, quale parte del rapporto di lavoro, o dell’I.N.P.S., quale debitore della prestazione economica di malattia (art. 2, primo e secondo comma, legge cit.).
La disciplina dei suddetti controlli ancora successivamente e stata attribuita (art. 8 bis, legge 27 giugno 1981 n. 331) all’I.N.P.S. ed alle Unita Sanitarie Locali che dovevano stipulare convenzioni sulla base di schemi, elaborati d’accordo con le Regioni e di intesa con il Ministero della Sanità entro un certo termine, trascorso il quale, provvedeva direttamente il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza (art. 8 bis e 10, ottavo comma, legge 27 giugno 1981 n. 331).
La richiamata disciplina legislativa non produceva gli effetti utili sperati e il fenomeno dell’assenteismo assumeva dimensioni sempre più rilevanti. Tanto che il protocollo di intesa, intervenuto il 22 gennaio 1983 tra Governo e parti sociali prevedeva (punto 10) alcuni provvedimenti da prendersi con legge; tra essi uno che avesse sancito l’obbligo del lavoratore assente dal lavoro per malattia di rendersi reperibile alla visita medica di controllo da effettuarsi in fasce orarie prestabilite e l’obbligo dell’immediato rientro in azienda in caso di irreperibilità non giustificata.
In attuazione del detto protocollo é stata emanata la norma in esame, la quale e stata inserita in uno più ampio contesto legislativo (d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in legge n. 638 del 1983) che ha apprestato misure urgenti in materia di previdenza e di sanita nonche per il contenimento della spesa (pubblica) in vari settori della pubblica amministrazione.
Con la suddetta norma si é prevista una visita medica di controllo da effettuarsi al domicilio del lavoratore da parte di medici o delle Unita Sanitarie Locali o dell’I.N.P.S., iscritti in un’apposita lista, in fasce orarie che da ultimo il d.m. 8 gennaio 1985 ha fissato nelle ore 10-12 del mattino e 17-19 del pomeriggio. Invece, del rientro nell’azienda o nell’ufficio, e stata disposta, a danno del lavoratore irreperibile, la decadenza dal trattamento economico di malattia per l’intero per i primi dieci giorni e per la meta per i rimanenti giorni, per tutta la durata della malattia.
Vedi anche:
Corte Costituzionale, sentenza 26/01/1988 n° 78
http://www.altalex.com/documents/news/2006/06/15/corte-costituzionale-sentenza-26-01-1988-n-78