a cura di Matteo Murano
Le assenze del medico fiscale INPS per malattia rientrano fra le assenze “per giustificati e documentati motivi”, Pertanto è necessaria la documentazione che comprovi la malattia, quindi è necessario il certificato medico con indicata la prognosi ma senza la diagnosi (ATTESTATO DI MALATTIA). Tale attestato può essere rilasciato da qualunque medico (anche un altro medico fiscale).
Per quanto riguarda i 30 giorni di assenza all’anno che “non necessitano di documentazione giustificativa”, in quanto giustificati “automaticamente”, riporto quanto indicato nella circ. n. 111 del 14 maggio 1997 al punto 7) (assenze per motivi personali):
“Al fine di evitare interruzione o inefficienza del servizio, e allo scopo, quindi, di consentire una opportuna programmazione degli incarichi, i sanitari di cui trattasi dovranno rendere noto alle sedi interessate, con un congruo anticipo, indicato dalla SAP – specie se non si tratti di esigenze improvvise di durata estremamente limitata – il periodo in cui intendono assentarsi.”
Non parla di “motivi importanti sopraggiunti e non rinviabili” che sarebbero quelli per cui è necessaria la “documentazione giustificativa”, Pertanto, pare di capire che per assenze di un giorno, per esigenze improvvise, è sufficiente un preavviso minimo (appena l’interessato ne viene a conoscenza) senza fornire alcuna documentazione giustificativa.
Resta il fatto che tali giorni sono 30 all’anno “tassativamente”, che il superamento di tale limite comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari fino alla revoca dell’incarico in quanto sarebbero assenze “ingiustificate”, e che il perdurare di turni scoperti comporta la riapertura delle liste.
In ogni caso, per i medici disponibili su una fascia, il primario medico-legale ha il diritto di modificare tale fascia in qualunque momento, per esigenze di servizio