Con il messaggio 4752 dello scorso 13 Luglio 2015, l’INPS ha chiarito quali sono i nuovi dati che devono essere applicati in caso di assenza del medico fiscale.
Si precisa che il codice “R” dovrà essere utilizzato nei soli casi di rotazioni previste sia per il sabato/domenica e festivi sia, in caso di assegnazione del medico di lista ad altra Struttura territoriale con conseguente inserimento dello stesso in altro calendario mensile.
Infine, si precisa che il codice “V” dovrà essere utilizzato per indicare le indisponibilità del medico di lista da giustificare validamente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le citate indisponibilità possono essere riferite a periodi di malattia, partecipazioni a convegni o richiesta di periodi di sospensione per ristoro delle capacità psico-fisiche. Si ricorda che tali periodi non possono superare i 150 giorni nell’arco degli ultimi 12 mesi e che si sommano ai 30 giorni di indisponibilità senza giustificazione per un totale di 180 giorni negli ultimi 12 mesi e, comunque, di 365 nell’ultimo quadriennio (circolari n. 4 del 2001 e n. 199 del 2001).
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L’INPS si sta “arrampicando sugli specchi” ma le sue disposizioni “fanno acqua” da tutte le parti.