L’articolo 69 del decreto legislativo 150/2009, ha escluso dall’obbligo della visita fiscale e quindi dall’obbligo di reperibilità i soli dipendenti pubblici per i quali l’assenza dal posto di lavoro sia determinata da una serie di cause e motivi tali da non dover rispettare alcun obbligo di orari.
Le cause e motivi che determinano l’esclusione dalla visita fiscale, sono:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- infortuni sul lavoro.
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Il decreto ha inoltre escluso dal predetto obbligo di reperibilità anche i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.
Per cui nelle patologie gravi che richiedono terapie salvavita, rientrano malattia molto gravi come per esempio tumori con terapie chemioterapiche o dialisi per il malfunzionamento dei reni, per malattie professionali INAIL già accertate dall’amministrazione e comprovate dall’istituto come malattia causa di servizio e per infortuni occorsi al dipendente e e gli stati patologici sottesi e/o connessi alla situazione d invalidità legalmente riconosciuta dalla commissione ASL.
Riassumendo, le esclusioni dall’obbligo di reperibilità per la visita fiscale (art. 2 Decreto 18 dicembre, 2009 n. 206), vi sono solo se la malattia è connessa ad una delle condizioni sopra elencate e solo se l’amministrazione si già in possesso della documentazione formale sanitaria che certifichi la patologia che causa l’esclusione dal suddetto obbligo, pertanto, nel caso in cui il dipendente che rientra nel regime di esenzione non fosse trovato presso il proprio domicilio in occasione della visita fiscale, non andrebbe incontro a responsabilità e all’applicazione di alcuna sanzioni.
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