13 agosto 2013. Azioni di ANMEFI intraprese per smuovere il blocco/riduzione delle visite fiscali. Diffida contro l’inps
Come prima reazione all’iniquo provvedimento dell’INPS, 230 soci della scrivente associazione, per il tramite di legali coinvolti a loro spese, avanzavano contro l’INPS una diffida stragiudiziale, di cui si riporta ampio stralcio:
“PREMESSO CHE
1. I sottoscritti sono tutti medici fiscali di controllo, con un’età media superiore ai 50 anni, iscritti nelle liste speciali di medicina fiscale presso l’INPS, di cui all’art. 1 del D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Sanità in data 15.07.1986 e s.m. i., e da anni prestano attività domiciliare di controllo sullo stato di salute dei lavoratori dipendenti con le modalità ed i criteri stabiliti dal predetto D.M. .
2. In particolare, gli istanti svolgono la loro attività senza alcuna tutela previdenziale, assistenziale, assicurativa personale e RCT, osservando l’obbligo di reperibilità gratuita (sette giorni su sette) che, per la quasi totalità dei sottoscritti, è articolato su due fasce giornaliere (9.30 / 10.00 e 14.30 / 16.00); durante le indicate fasce, il medico fiscale è obbligato a collegarsi con il netbook fornito dall’INPS per verificare la richieste di visite da eseguire e se dette visite debbano essere eseguite di mattina, di pomeriggio o indifferentemente, ed il giorno in cui debbono essere obbligatoriamente eseguite; ciò, per tutti i giorni dell’anno, inclusi i festivi e superfestivi (Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto) e con rapporto di numerose e limitanti incompatibilità con altri incarichi.
Oltre all’obbligo di reperibilità i medici fiscali sono anche tenuti a comunicare mensilmente la propria disponibilità (anche questa gratuita) ad eseguire le visite nelle fasce orarie di reperibilità del lavoratore (10-12 e 17-19) ed, anche in tal caso, per qualunque giorno dell’anno.
3. Le richieste di visite formulate dall’INPS devono essere tempestivamente riscontrate dai medici fiscali, i quali, se impossibilitati ad accettare o ad effettuare le visite, hanno l’obbligo di fornire adeguata giustificazione al fine di evitare di incorrere in sanzioni che comportano anche la cancellazione dalla lista speciale di medicina fiscale istituita dall’INPS.
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6. Il carico di lavoro attribuito a ciascuno degli istanti, sino al mese di aprile 2013, è stato mediamente di circa n. 21 visite settimanali (3 visite al giorno per un totale di circa 90 visite al mese) in conformità a quanto previsto dall’art. 7 del D.M. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 18.4.1996.
7. A far data dal 30.04.2013, senza alcun preavviso e del tutto arbitrariamente, l’INPS ha, di fatto, sospeso ogni richiesta di visita di controllo d’ufficio, lasciando che i medici odierni istanti provvedessero ad eseguire solo le visite richieste dai datori di lavoro. 8. A seguito della sospensione disposta dall’Ente Previdenziale, i sottoscritti sono rimasti praticamente inattivi nonostante la permanenza dell’obbligo di reperibilità e disponibilità gratuito , con inevitabili conseguenze sotto il profilo economico, atteso che, in mancanza di richieste di visite da parte dei datori di lavoro, gli stessi non hanno percepito compenso alcuno e sono rimasti privi della loro (per la maggior parte, unica) fonte di sostentamento.
9. Successivamente, con messaggio n. 9939 del 19.06.2013, la Direzione Generale, dopo aver premesso che “si è conclusa la fase di temporanea sospensione” che “si era resa necessaria per adeguare il procedimento di assegnazione e budget di visite mediche alla ridefinizione dello stanziamento del relativo capitolo di spesa”, ha dettato le nuove modalità di assegnazione delle visite di controllo, precisando che “… a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente messaggio, sarà nuovamente possibile utilizzare la procedura di gestione per l’assegnazione delle visite mediche di controllo disposte d’ufficio ai medici iscritti nelle liste dell’Istituto (…). Lo stanziamento rideterminato consente l’effettuazione di un numero contingentato di visite distribuite su tutto il territorio nazionale. In base al budget stabilito centralmente, sarà attribuito per ogni singola Agenzia il numero massimo di visite d’ufficio effettuabile in ogni mese. Tale numero è vincolante e le procedure non consentiranno di attribuire nell’ambito del mese ulteriori visite oltre il numero massimo stabilito.” 10. In ragione di quanto da ultimo disposto con il messaggio di cui al punto che precede, l’INPS ha (ri)cominciato a formulare richieste di visite di controllo d’ufficio ai medici odierni istanti, ma in misura di gran lunga inferiore rispetto a quella osservata sino a aprile 2013. I sottoscritti, infatti, a fronte di mediamente n. 90 visite eseguite mensilmente prima della sospensione decisa dall’Ente previdenziale, attualmente sono chiamati ad effettuare, in media, una decina di visite al mese.
11. il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS stesso con propria Delibera n. 12 del 4 giugno 2013 ha ritenuto: “che l’eccessiva riduzione delle visite mediche di controllo disposte d’ufficio potrebbe determinare un aumento del fenomeno dell’assenteismo, oltre che ad incidere sui livelli occupazionali dei medici; “pertanto che la riduzione delle visite mediche di controllo debba essere preceduta da una attenta analisi dei costi che la stessa potrebbe porre a carico dell’Istituto per il pagamento di ulteriori indennità di malattia a seguito del possibile aumento del fenomeno dell’assenteismo”; “infine che la suddetta riduzione delle visite mediche di controllo debba essere attentamente valutata, soprattutto a livello locale, al fine di realizzare una uniformità di comportamenti su tutto il territorio nazionale”. Su questo ultimo punto è il caso di precisare che l’uniformità di comportamento delle varie sedi INPS su tutto il territorio nazionale non è mai esistita e non esiste tutt’ora.
Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS conclude deliberando “di impegnare gli Organi di Gestione ad adottare, per le visite mediche di controllo disposte d’ufficio, tutte le iniziative necessarie che consentano –previa attenta analisi dei costi e dei benefici e tenuto conto anche dell’incidenza sui livelli occupazionali dei medici – di incrementare ed uniformare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa dell’Istituto su tutto il territorio nazionale, nonché di contrastare il fenomeno dell’assenteismo.”
12. l’INPS non riconosce ai medici fiscali il “riposo settimanale”, ed il “riposo annuale (30 giorni)” è stato arbitrariamente inserito all’interno delle “assenze giustificate e documentate” come se si trattasse di “malattia”
13. Le decisioni adottate dall’Ente Previdenziale ed il comportamento da quest’ultimo assunto sono palesemente illegittimi sotto molteplici profili. Tali decisioni, infatti, risultano essere adottate in palese contraddizione con precedenti decisioni di codesto Istituto, tenuto conto che esso aveva effettuato notevoli investimenti in materia di informatizzazione del sistema (un notebook e una stampante a tutti i circa 1400 medici, un programma nuovo e, peraltro, molto costoso) e che tutte le decisioni, almeno fino al 29 aprile 2013, andavano nella direzione opposta (aumento del numero di visite nell’ottica di una riduzione complessiva, rivedendo, per esempio, i criteri dell’assegnazione delle visite con riduzione del chilometraggio).
Il comportamento assunto dall’INPS è in contraddizione, altresì, con la volontà espressa in più occasioni dal legislatore intervenuto negli ultimi anni per contrastare il fenomeno dell’“assenteismo”; interventi legislativi che, in mancanza delle idonee misure di controllo, risultano del tutto inefficaci, con gravi conseguenze – già riscontrate in diverse regioni nei mesi appena trascorsi – sia nella organizzazione dell’attività amministrativa che nella spesa pubblica.
Per non tacer il fatto che, la scelta di ridurre le visite fiscali ha sicuri effetti economici disastrosi per l’erario anche in ragione della impossibilità per l’INPS di recuperare le somme corrispondenti alle sanzioni conseguenti ad assenza ingiustificata, alle riduzioni prognostiche, alle irreperibilità del domicilio dichiarato, alle malattie non indennizzabili, alle surroghe per responsabilità terzi e competenza INAIL, alle riprese dell’attività lavorativa anticipate senza segnalazione all’INPS, per non parlare, in tema di risparmio, delle ingenti somme che l’INPS elargisce alle AA.SS.LL., in convenzione, per effettuare le visite fiscali ambulatoriali sui lavoratori assenti. 14. Ulteriori profili di illegittimità delle decisioni adottate dall’Istituto, giustificate pretestuosamente da ragioni di contenimento della spesa, si ravvisano nel contrasto delle stesse con la disciplina che regola il servizio svolto dai medici odierni istanti, contenuta nei decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale emessi in date 18.04.1996, 12.10.2000 e 8.05.2008.
In sostanza, l’INPS, del tutto arbitrariamente ed unilateralmente, ha modificato le condizioni di lavoro dei sottoscritti continuando a pretendere da questi ultimi il rispetto delle fasce di reperibilità e di disponibilità (sette giorni su sette) e l’esecuzione delle prestazioni (ormai esigue) richieste, sottraendo loro la garanzia stabilita dall’art. 7, comma 1, del D.M. del 18.04.1996 menzionato il quale prevede che “Il carico di lavoro sarà stabilito in linea di massima, in correlazione a quanto previsto all’art. 4, comma 5, e sulla base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza, in ragione di 21 visite di controllo settimanali per ciascun medico”. La violazione della disposizione di cui sopra è tanto più evidente se si considera che non risultano affatto venute meno le esigenze di servizio posto che “i fabbisogni espressi dallo specifico bacino di utenza”, richiamati dall’art. 7, comma 1, del D.M. 18.04.1996 ai fini della determinazione dei carichi di lavoro, nei primi mesi del 2013 sono aumentati, anziché diminuiti!
Ulteriore profilo di illegittimità è costituito dall’evidente violazione del legittimo affidamento riposto dagli odierni istanti nell’applicazione della disposizione di cui all’ art. 7 citato da parte dell’INPS che, per anni, ha consentito ai sottoscritti di contare su un numero di prestazioni tali da garantire loro un reddito da lavoro dignitoso in base al quale organizzare la propria vita personale e professionale.
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