A proposito di incompatibilità

a cura di Matteo Murano

 

Si riporta l’A.C.N. dei medici di medicina generale del 23 marzo 2005.

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

 

ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ.

 

2. È, inoltre, incompatibile il medico che:

a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta o di attività oraria, fatti salvi gli incarichi di medicina dei servizi territoriali. Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera;

Tale norma è in vigore dall’anno 2005 ma l’incompatibilità “territoriale” fra medicina fiscale e medicina generale (esclusa medicina dei servizi) è in vigore da sempre.

Per comprendere pienamente il concetto di “territorio” è necessario rifarsi al D.M. 18 aprile 1996 che prevedeva una incompatibilità “assoluta” con la titolarità in medicina generale, indipendentemente dal territorio.

Quindi all’entrata in vigore del D.M. 12 ottobre 2000 (che prevede l’incompatibilità in tutti  casi previsti per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro e, quindi, anche l’incompatibilità “territoriale”) non potevano essere presenti nelle liste medici fiscali che fossero già titolari di medicina generale.

A seguito del D.M. del 12 ottobre 2000 i medici che, successivamente a tale D.M., avessero svolto sia l’attività di medico fiscale che quella di medico di medicina generale, avrebbero dovuto scegliere un territorio in cui le due attività non fossero sovrapponibili al fine di evitare tale incompatibilità.

Alla luce di quanto sopra, in considerazione della difformità di comportamento delle varie Sedi, non è stata chiesta la “revoca” (definitiva) dell’incarico ma bensì la “sospensione” (temporanea) degli incompatibili affinché possano spostarsi in un territorio in cui non risultino incompatibili.

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