Visita fiscale per malattia. Il lavoratore è spesso ignaro delle disposizioni. Ecco cosa deve fare

Il medico che redige il certificato di malattia ed il medico fiscale sono consapevoli di dover ottemperare agli obblighi di legge previsti nello svolgimento della loro professione, mentre il dipendente che si assenta dal lavoro per lo stato di malattia è spesso ignaro delle disposizioni che lo riguardano. E ritiene esaurito il proprio dovere con la visita medica e con l’osservanza delle fasce di reperibilità. Ma non è così

Quotidiano Sanità 22 OTT – La materia inerente il controllo domiciliare dello stato di malattia dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico, apparentemente semplice e diretta, in realtà racchiude molte insidie, che possono essere evitate soltanto mediante la conoscenza e la corretta applicazione delle norme che la regolamentano da parte di tutti i protagonisti coinvolti, nella fattispecie rappresentati dal medico certificatore, dal medico di controllo, dal lavoratore e non ultimo il datore di lavoro, anch’esso tenuto all’osservanza di una precisa indicazione, di luogo e di tempo, riguardo la richiesta dell’accertamento .
Il medico che redige il certificato di malattia ed il medico fiscale sono consapevoli di dover ottemperare agli obblighi di legge previsti nello svolgimento della loro professione, mentre il dipendente che si assenta dal lavoro per lo stato di malattia, spesso ignaro delle disposizioni che lo riguardano, ritiene esaurito il proprio dovere con la visita medica e con l’osservanza delle fasce di reperibilità.

Il Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti si è soffermato sulla casistica inerente alla mancata reperibilità alla visita medica di controllo per omessa, incompleta o inesatta indicazione dell’indirizzo sulla certificazione di malattia inviata dagli assicurati, nel duplice aspetto della rilevanza che l’inadempimento (o il non corretto adempimento) può rivestire sia nei confronti dell’Inps che del datore di lavoro, soggetto anch’esso destinatario della certificazione di malattia e pertanto abilitato, come l’istituto, a richiedere la visita di controllo ed ha fornito le precisazioni sull’argomento nella circolare 183 del 7.8.98.

L’inosservanza di tali disposizioni determina la decadenza del trattamento economico d’indennità per il lavoratore, come è stato ribadito dalla sentenza del Tar di Catanzaro n° 1142 del 2012, che ha rigettato il ricorso nei confronti dell’amministrazione del provvedimento del 26 settembre 2001 della Direzione dell’Amministrazione Penitenziaria di Catanzaro, avente ad oggetto la decadenza del trattamento economico di indennità, da parte  di un agente, irreperibile a tre visite di controllo:…

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