Circolare n. 199
5 Sospensioni per “indisponibilità”
Al p. 9 della citata circolare n. 4/2001 è stato precisato che l’indisponibilità del medico dovuta a giustificati e documentati motivi comporta la sospensione dall’incarico per un periodo non superiore a 180 giorni negli ultimi 12 mesi (con un massimo di 365 giorni nel quinquennio).
Sull’argomento si precisa che, in tale ambito, fino al limite di 30 giorni all’anno -rapportati al periodo di effettiva disponibilità nello svolgimento dell’attività libero-professionale nelle liste speciali- non è necessario fornire documentazione giustificativa.
Resta ferma la necessità di comunicazione, con un congruo anticipo, del periodo di indisponibilità di cui trattasi, al fine di evitare interruzione o inefficienza del servizio.
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C’è un errore nella circolare: “con un massimo di 365 giorni nel “quadriennio””.