La Commissione nazionale per la formazione continua in data 25 gennaio 2018 ha confermato la possibilità per tutti i professionisti sanitari di effettuare le operazioni di spostamento dei crediti acquisiti nel 2017 per recuperare il debito formativo del triennio 2014-2016, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, purché i crediti siano stati conseguiti entro il 31 dicembre 2017.
I professionisti sanitari possono completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016, nella misura massima del cinquanta per cento.
I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno però computati ai fini del soddisfacimento dell’ obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.
Leggi il comunicato AGENAS:
http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=115
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Qualche precisazione penso sia d’obbligo accanto a queste comunicazioni:
il sistema ECM è strutturato in trienni (adesso siamo nel 2017/2019) e l’obbligo formativo standard è pari a 150 crediti triennali, con alcune variabili. Innanzitutto i professionisti in regola con i crediti formativi nel triennio precedente (2014/2016) possono avvalersi di una riduzione fino a 30 crediti per il triennio corrente (“sconto” di 30 crediti per chi nel 2014/16 ha accumulato almeno 121 crediti; “sconto” di 15 crediti per chi ne ha accumulati da 80 a 120).
Inoltre, per i soli liberi professionisti, è consentito conseguire i crediti in modo flessibile, senza un minimo annuo, purché al termine del triennio il debito formativo venga soddisfatto.