Quotidiano Sanità| Assenze per malattia. Fino a che punto è lecito “spiare” il lavoratore?

Sulla questione è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione chiamati ad esprimersi sulla liceità o meno dell’investigazione,  attraverso apposite agenzie,  sulle condotte dei lavoratori assenti per malattia. Una prassi che sarebbe auspicabile solo come extrema ratio rispetto ai mezzi ordinari di verifica,  calibrati sul piano medico e rispettosi delle  esigenze umane e personali del paziente

 

di Giuliana Tasca*

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 17113 del 16 agosto 2016 i Giudici di Legittimità sono tornati sulla delicata questione in ordine alla liceità dell’investigazione,  attraverso apposite agenzie,  sulle condotte dei lavoratori assenti per malattia.

Secondo gli ultimi (peraltro già prevalenti) orientamenti giurisprudenziali, “pedinare” il dipendente è possibile e, se la malattia è simulata, il licenziamento è giudicato legittimo. I datori di lavoro possono contestare i certificati sanitari basandosi su elementi di fatto e, qualora da detti elementi emerga che la patologia risulta inesistente, i certificati medesimi sono destinati a perdere valore.

Nel caso di specie, la “simulazione fraudolenta dello stato di malattia” era testimoniata dal compimento da parte del lavoratore di numerose azioni e movimenti incompatibili con la dichiarata lombalgia.

Occorre premettere che il metodo investigativo in esame, ovvero il “controllo occulto difensivo” (il quale, comunque, deve essere sorretto da un “ragionevole sospetto” in ordine all’irregolarità del comportamento) è indubbiamente efficace e funzionale in caso di inosservanza del corretto utilizzo dei permessi ex art. 33, l. 104/92, se indispensabile per l’accertamento dell’illecito e privo di alternative  (Cass., 4 marzo 2014, n. 4984), o nei casi di licenziamento per giusta causa da parte del datore di lavoro in relazione allo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente in costanza di malattia (Cass., sent. n. 586 del 15.01.2016).

Ciò chiarito, vale tuttavia la pena soffermarsi sui casi di “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”.

Innanzi tutto, una prima riflessione va fatta sul movente alla base di una scelta alternativa rispetto all’ordinamento che regola il controllo, tramite ordinarie visite fiscali, del paziente in stato di inabilità temporanea ed assoluta al lavoro.

E’ evidente che l’operato dei medici di controllo non difetta di completezza in tal senso, non limitandosi al solo riscontro della presenza del paziente al domicilio nelle fasce orarie prescritte, né alla conferma automatica della prognosi del curante, ma conclude il suo compito con un parere terzo ed indipendente, avvalendosi degli strumenti previsti dalla legge a questo scopo, come la valutazione sull’idoneità al lavoro a fine prognosi o la riduzione della stessa.

Vero è che la convenienza economica di un licenziamento per giusta causa, in un’ottica strettamente aziendale, tende a prevalere sui benefici di risparmio erariale, quali la penalizzazione di dieci giorni …

Leggi qui l’articolo:

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=42993

Condividi questo post

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.