Al medico fiscale INPS, l’ACN riconosce un periodo di trenta giorni di permesso, con diritto alle voci retributive fisse, per ogni anno di effettivo servizio, purché l’assenza non superi un totale di cinque settimane lavorative.
Il periodo di permesso è fruibile esclusivamente entro l’anno solare di riferimento e non è monetizzabile.