Proposte dell’Associazione Nazionale Medici Fiscali per un documento idoneo a normare il rapporto lavorativo dei “medici fiscali” nel rispetto delle esigenze dell’INPS
L’ANMEFI, che da anni si preoccupa di rappresentare gli interessi dei propri iscritti, tutti medici deputati alle visite mediche di controllo su incarico dell’INPS, ha inteso recepire concretamente le istanze dei propri associati, proponendo la stesura di un documento idoneo a normare il rapporto lavorativo dei “medici fiscali” nel rispetto delle esigenze dell’Istituto Previdenziale che, nell’ultimo biennio, hanno frustrato l’applicazione della vigente normativa e, di conseguenza la professionalità ed il decoro della categoria medica di cui la scrivente Associazione si fa portavoce.
Ci si accinge, quindi, a presentare la seguente proposta, che si ritiene meritevole di attenzione per la trasversalità delle intenzioni che si prefigge: riconoscere, anche a livello normativo, la dignità professionale dei nostri iscritti, che da oltre vent’anni operano nell’ambito sanitario nazionale garantendo regolarità ed efficienza al servizio di accertamento demandato all’INPS e assicurare, al contempo, il miglioramento del servizio non solo dal punto di vista squisitamente organizzativo, ma anche da quello economico e gestionale, posto che il provvedimento in esame è stato pensato anche in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, in linea con i recenti input legislativi forniti dal Governo in carica.
In particolare, un intervento legislativo che, per la prima volta, delinei in modo organico la figura professionale del medico fiscale si rende quanto mai opportuno, non solo per risolvere la contraddizione che da sempre caratterizza il rapporto di lavoro dei nostri associati con l’INPS – formalmente autonomo, ma sostanzialmente parasubordinato/subordinato – ma anche per riconoscere a questa particolare categoria medica l’identità che le è propria.
Molti di loro, infatti, hanno compiuto scelte professionali condizionanti la loro intera carriera, votandola totalmente all’espletamento di detta attività e che oggi, senza la regolamentazione che qui si tenta di inaugurare, rischiano di vedere definitivamente compromessa la propria professionalità, non più utilizzabile altrimenti.
Alla superiore esigenza si associa quella di consentire all’INPS di proseguire nell’attività di accertamento che le compete con costi certamente più contenuti rispetto a quelli sostenuti negli anni passati e ammortizzabili nel breve periodo attraverso la riduzione e la chiusura delle prognosi, la sanzionabilità delle assenze alla visita, le surroghe dell’INAIL in caso di assenze per infortunio sul lavoro e delle assicurazioni per le assenze dovute ad incidenti stradali e il recupero di quanto corrisposto per assenze dovute a malattie riconducibili ad interventi di chirurgia estetica.
Le suddette esigenze, complessivamente considerate, possono trovare soluzione con l’approvazione del progetto normativo che si propone e che suggerisce la regolamentazione del rapporto professionale in questione sulla falsariga di quella che oggi disciplina il rapporto dei medici convenzionati ASL, consentendo così di evitare il delinearsi di una qualificazione giuridica del rapporto lavorativo ulteriore rispetto a quelle già esistenti.
La proposta legislativa che segue si compone di brevi paragrafi numerati, dedicati ciascuno a specifici aspetti del rapporto e seguiti, ognuno, dalla ratio ad essi sottesa, da considerare parte integrante del testo normativo.
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1. L’INPS dovrà ricorrere, ai fini dell’espletamento degli accertamenti medico fiscali prioritariamente ai medici già inseriti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10 bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge n. 125/2013 che siano sempre in possesso dei requisiti che hanno consentito loro l’iscrizione nelle predette liste e che abbiano rinnovato, pena decadenza, l’interesse a permanervi attraverso una apposita dichiarazione di adesione da inoltrare entro il termine perentorio di …….. presso l’Istituto Previdenziale.
La dichiarazione di cui al punto che precede dovrà specificare la disponibilità del medico ad espletare la propria attività in una o in entrambe le fasce orarie di visita, e precisare, nel primo caso, la fascia mattutina o pomeridiana cui intende rendersi disponibile.
Per tutta la durata del rapporto di convenzione il medico potrà modificare la propria disponibilità lavorativa rispetto alla fascia oraria originariamente prescelta previa richiesta all’Istituto Previdenziale da trasmettere, anche a mezzo posta certificata o altro mezzo equipollente, entro il 30 del mese di ottobre con riferimento all’anno successivo. L’Istituto dovrà comunicare, con le medesime modalità, l’autorizzazione alla diversa disponibilità entro il successivo 30 novembre. Il mancato riscontro entro la predetta data equivarrà all’accoglimento dell’istanza del medico. L’eventuale rigetto dovrà essere motivato.
Il medico potrà richiedere la variazione della fascia oraria di disponibilità prescelta oltre i termini sopra indicati solo nel caso di imprevedibili e comprovate esigenze di carattere eccezionale da sottoporre all’Istituto il quale dovrà presentare diniego motivato nei quindici giorni successivi alla ricezione richiesta. In difetto la domanda si riterrà accolta.
Sulla scorta dell’obiettivo perseguito dal Legislatore, volto all’istituzione di un “polo unico” deputato allo svolgimento delle visite mediche di controllo, anche quelle attualmente svolte dalle ASL, l’ANMEFI ritiene debba darsi priorità, per l’espletamento del servizio de quo, all’utilizzo dei medici che attualmente lo svolgono per conto dell’INPS, nel rispetto dell’anzianità di servizio dagli stessi maturata, da cui non è possibile prescindere e ciò sia per la professionalità dagli stessi acquisita nel corso degli anni, sia soprattutto per l’impossibilità, per i medesimi medici, di individuare possibili alternative occupazionali.
Ferma l’individuazione dei medici su cui deve ricadere la scelta prioritaria dell’INPS, cioè quelli inseriti nelle liste indicate in questo primo paragrafo, la previsione che dispone, in capo al medico, la dichiarazione di adesione alla nuova “qualificazione” del rapporto consente all’Istituto di poter avere contezza delle risorse effettivamente disponibili alla chiamata e di poter organizzare efficacemente l’attività di accertamento demandatale, anche grazie alle indicazioni degli stessi medici circa la disponibilità su una o su entrambe le fasce di visita previste.
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2. L’attività professionale è svolta per sei giorni a settimana oltre ad un turno di reperibilità domenicale una volta al mese. L’espletamento di attività professionale coincidente con la domenica o altro giorno festivo implica la corresponsione in favore del medico di una indennità accessoria il cui importo è quantificato dalla convenzione che verrà stipulata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tra Governo, INPS ed Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. In difetto di definizione dell’accordo predetto nei termini indicati l’indennità verrà determinata in misura corrispondente all’importo attualmente previsto quale corrispettivo per una singola visita domiciliare maggiorato del 50%. All’espletamento del turno domenicale seguirà il giorno di riposo non goduto.
In caso di richiesta di espletamento dell’attività professionale per turni ulteriori rispetto a quello sopra indicato, fermo restando il giorno riposo che dovrà seguire, al medico è dovuta la stessa indennità di cui al punto che precede maggiorata del 70% anziché del 50%.
Il mancato godimento del giorno di riposo per disimpegno dell’attività professionale richiesta dall’Istituto comporta la corresponsione in favore del medico di una indennità sostitutiva corrispondente alla indennità prevista nel caso di espletamento dell’attività nel turno domenicale di cui all’art. 2, primo capoverso.
L’indennità sostitutiva di cui al comma che precede può essere convertita, su richiesta del medico, in un giorno di assenza retribuito, in aggiunta ai trenta già riconosciuti, cumulabili sino ad un massimo di dieci.
La previsione in questione garantisce la copertura del servizio per tutto l’arco della settimana dietro la corresponsione di una congrua indennità che possa compensare l’espletamento dell’attività durante la domenica o i giorni festivi.
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3. Per ogni anno di effettivo servizio al medico spetta un periodo di riposo di trenta giorni non festivi che può essere goduto in uno o più periodi, a richiesta del medico interessato, con un preavviso all’INPS di almeno trenta giorni.
Il mancato rispetto del termine di preavviso subordina la fruizione del predetto periodo all’autorizzazione dell’Istituto.
I riposi maturati nell’anno devono essere fruiti nel medesimo anno solare e, comunque, entro il primo semestre dell’anno successivo.
Spetta al medico un congedo matrimoniale di quindici giorni, non festivi, continuativi.
Durante i periodi di assenza sopra indicati, il medico percepirà il compenso di cui al successivo paragrafo 7, in tutte le sue componenti.
Il periodo di “riposo” regolamentato in questo paragrafo trova una speculare disciplina nell’attuale ordinamento sotto diversa denominazione (assenza giustificata che consente il mantenimento dell’incarico). A differenza della predetta disciplina, la fruizione del periodo di riposo comporta il godimento del compenso necessario per consentire al medico la giusta copertura economica durante il mancato espletamento dell’attività alternativa a quella oggetto della presente regolamentazione.
In questi termini, del resto, viene regolamentato a tutt’oggi il rapporto di lavoro dei medici convenzionati ASL il che consente di affermare come il meccanismo “compensativo” in questione sia già collaudato ed efficace, senza con ciò ammettere l’introduzione di elementi di subordinazione nella disciplina del rapporto convenzionato.
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4. In caso di gravidanza e puerperio la professionista ha diritto di assentarsi dal lavoro per complessivi cinque mesi di cui almeno uno prima della data presunta del parto. Durante il periodo di astensione la madre ha diritto all’intera retribuzione.
Detta disciplina è evidentemente inserita allo scopo di uniformare il presente testo con l’ordinamento interno e con quello europeo in materia di tutela della maternità e della paternità.
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5. L’astensione del medico da servizio per comprovata malattia comporta il diritto dello stesso all’intera retribuzione sino ad un periodo massimo di 180 giorni, anche non continuativi, nell’arco di 36 mesi.
Il prolungamento del periodo di malattia oltre il termine di cui al precedente comma implica una diminuzione della retribuzione pari al 50%.
Il superamento di complessivi 360 giorni di assenze per comprovata malattia, anche non continuativi, nell’arco di 36 mesi, determina la decadenza dall’incarico. Non è compreso nel computo il periodo di astensione per maternità né il periodo di assenza per infortunio ovvero malattia dovuta a causa di servizio.
Anche questa disposizione si conforma alle previsioni normative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei medici convenzionati delle ASL e che, de resto, si ispirano ai principi cardine dell’ordinamento interno ivi compresi le tutele apprestate dalla Carta Costituzionale.
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6. Il regime di incompatibilità così come attualmente previsto dalla vigente normativa, permane.
Appare superfluo elencare le singole ipotesi che determinano i casi di incompatibilità posto che gli stessi sono già individuati compiutamente dalla normativa vigente. Si intende qui sottolineare come, in relazione a tale ambito i medici associati siano consapevoli della possibilità di un aggiornamento della materia e siano, quindi, disponibili ad un confronto finalizzato alla individuazione di una casistica più aderente alle reali esigenze del servizio.
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7. Il trattamento economico e normativo dei medici iscritti alle liste ed incaricati delle visite fiscali è uniforme su tutto il territorio nazionale ed è regolato da convenzioni aventi durata triennale stipulate tra Governo, INPS e organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Il trattamento economico è composto da:
– l’indennità dovuta per la resa disponibilità. Detto emolumento viene interinalmente fissato in euro 1.500,00 sino all’approvazione delle convenzioni di cui sopra che stabiliranno la relativa quantificazione in una misura, comunque, non inferiore rispetto a quella qui stabilita.
– l’espletamento dell’attività in entrambe le fasce orarie dà diritto all’indennità di cui sopra maggiorata del 100%.
– indennità per ogni visita medica richiesta dall’INPS ulteriore rispetto alle tre visite nell’ambito di una fascia oraria. L’importo è fissato in euro 10 per ogni visita aggiuntiva sempre sino all’approvazione delle convenzioni richiamate ai precedenti punti insuscettibili di determinare modifiche in peius rispetto a quanto previsto dal presente provvedimento.
– indennità di viaggio e/o trasferta consistente nel rimborso di 1/5 del costo carburante calcolato sulla base dei chilometri effettuati per il raggiungimento del domicilio del paziente. Detta indennità è dovuta anche nell’ipotesi di trasferte che si rendano necessarie per raggiungere la sede dell’Istituto per motivi inerenti all’espletamento dell’attività professionale.
– indennità dovuta per il raggiungimento delle zone disagiate così come individuate nell’elenco che verrà stilato in sede di accordo nazionale, a cui competerà anche la quantificazione dell’emolumento in parola.
– rimborso per aggiornamento professionale della somma complessiva di euro 500,00 corrisposto all’esito di ciascun anno di attività lavorativa dietro presentazione all’INPS di documentazione comprovante la partecipazione ai corsi di aggiornamento stabiliti dalle vigenti disposizioni. L’importo del rimborso potrà essere riquantificato in sede di accordo nazionale in una misura comunque non inferiore ad euro 500,00.
– rimborso parziale del premio assicurativo per infortuni sul lavoro da corrispondersi annualmente entro il mese di febbraio di ciascun anno, dietro presentazione di apposita istanza corredata della documentazione inerente alla contratta assicurazione ed all’avvenuto pagamento dei relativi premi. Detto rimborso è pari ad euro 300,00.
– rimborso parziale del premio assicurativo per responsabilità civile professionale e tutela legale da corrispondersi con le stesse tempistiche e modalità di cui al punto che precede, nella misura di euro 200,00.
Tutte le somme indicate nel presente articolo devono intendersi al netto delle imposte.
L’elemento caratterizzante delle superiori previsioni non risiede tanto nella determinazione delle singole voci che compongono il compenso del medico incaricato delle visite mediche di controllo, quanto piuttosto nella individuazione di una base economica certa da corrispondere in favore del medico che consente di soddisfare le principali finalità della presente proposta che, ricordiamo sono la necessità di riconoscere ai professionisti un compenso che non rappresenti solo il corrispettivo alla prestazione effettivamente resa, ma anche l’indennizzo per la disponibilità offerta all’Istituto, che di fatto priva il medico di programmare una diversa attività lavorativa che possa rappresentare una fonte di reddito.
Si tratta quindi di tutelare il medico che effettua le visite di controllo attraverso la previsione di un compenso congruo, comunque inferiore al trattamento economico medio normalmente riconosciuto ai medici convenzionati o dipendenti pubblici. Sul punto, infatti, preme specificare che il livellamento verso il basso del trattamento economico è giustificato dalla possibilità che, a fronte delle disponibilità resa, il medico non venga chiamato a svolgere la propria attività.
Pertanto, il trattamento economico così come individuato appare rispondente ai criteri di determinazione sopra individuati e congruo anche rispetto al principio di proporzionalità stabilito dall’art. 36 della Costituzione.
La previsione generale ed astratta del suddetto trattamento consente di eliminare sperequazioni economiche all’interno della categoria medica in parola che attualmente denuncia una situazione di forte disagio in ragione di una distribuzione degli incarichi tale da determinare una stasi della loro attività pur a fronte della disponibilità resa in tal senso.
Accanto alle esigenze dei medici, con la presente previsione si soddisfa anche quella dell’INPS contenere quanto più possibile i costi del servizio consentendo un più efficace suo espletamento su tutto il territorio.
Ciò in quanto, si ripete, l’investimento economico qui previsto è di gran lunga inferiore a quello che in passato veniva destinato per la copertura del medesimo servizio ed è comunque contenuto in rapporto al numero di visite che il medico deve effettuare nella fascia di competenza evitando di ricorrere a tagli che determinano, come di fatto accaduto negli ultimi due anni, la sospensione del servizio di pubblico interesse con inevitabili ricadute economiche e di efficienza gestionale.
I medici fiscali potranno svolgere altre attività previo “accordo” personale con l’INPS ed utilizzando fondi non destinati alle vmcd.
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8. Il trattamento previdenziale e contributivo rimane a carico dei medici che provvederanno a versare all’ENPAM la quota a loro carico nella misura del 70%; l’INPS provvede a versare direttamente all’ENPAM la restante parte di contribuzione.
Anche questa previsione, come altre della presente proposta, si conforma a quelle che disciplinano il rapporto di lavoro dei medici convenzionati ASL.
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9. Gli accordi di convenzione dovranno disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della professione affinché lo svolgimento della libera professione non pregiudichi l’attività di medico fiscale, in particolare, la comunicazione del tipo di attività libero professionale svolta; definizione del compenso e delle indennità; formazione professionale; trasferimento di sede; casi di sospensione; chilometraggio e spese; sedi disagiate e ogni altro profilo si ritenesse necessario regolare partitamente rispetto alla normativa vigente benché nei limiti della stessa.
Quest’ultimo paragrafo richiama gli accordi di convenzione per provvedere all’organica disciplina del rapporto lavorativo dei medici incaricati delle visite mediche di controllo, regolamentando nel dettaglio aspetti che solo le parti negoziali “interessate” al progetto normativo possono valutare, prevedendo disposizioni suscettibili di rivisitazione affinché possano essere sempre aggiornate rispetto alle esigenze delle stesse parti in un’ottica di miglioramento costante del servizio.
Questo articolo ha 3 commenti
Pienamente d’accordo. Io lavoro come medico fiscale da 24 anni.
completamente d’accordo.io lavoro come medico fiscale da 21 anni
fasce orarie di reperibilità ? i mezzi saranno sempre i nostri ? e se ci viene danneggiata l’auto durante lo svolgimento della nostra attività ?