Polo unico. In attesa delle convenzioni con i medici le prime indicazioni del direttore generale INPS

Visite fiscali, cambia tutto. Dal primo settembre infatti – come prevede la riforma Madia – entra in vigore il ‘Polo unico per le visite fiscali’, con l’attribuzione all’Inps della competenza esclusiva a effettuare visite mediche di controllo sulle assenze per malattia, anche per i dipendenti pubblici.
In attesa delle convenzioni con i medici e “dell’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato – recita un documento del dg, Gabriella Di Michele – si forniscono le prime indicazioni” per un’attuazione “tempestiva”.

LE NOVITA’ – Di certo tra le novità ci sarà la possibilità di “visite reiterate“, mentre i controlli potranno essere decisi anche d’ufficio, dallo stesso Istituto. Se il lavoratore malato non si fa trovare a casa “si procederà con l’invito a visita ambulatoriale“, anche per gli statali. E questo al fine di “valutare soltanto lo stato morboso”. Tutto ciò ha ovviamente un costo e per il 2017 le risorse a disposizione sono pari a 17 milioni (due in più del previsto) ma sforata la cifra il ‘cervellone’ informatico dell’ Inps bloccherà le richieste di controllo.

LE CRITICITA’ – Dal monitoraggio degli elenchi provinciali dei medici di lista che collaborano con l’Inps  per le visite fiscali “é stato possibile riscontrare alcune criticità riferite a specifiche aree territoriali dove la carenza di medici…

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http://www.professionetsrm.it/visite-fiscali-da-settembre-via-al-polo-unico-inps-le-novita/

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Questo articolo ha 5 commenti

  1. Riccardo Volpi

    Le visite reiterate sono illegali: Una volta ricevuta la visita fiscale che conferma la prognosi il lavoratore non è più soggetto alle fasce di reperibilità in quanto “già controllato”.
    Ulteriori richieste di visite da parte dei datori di lavoro configurano il reato di vessazione. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n° 1942/90 del 2008, è risarcibile il danno causato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di lavoro di continue visite domiciliari, che ignorano l’esito di precedenti controlli che confermano la persistenza della malattia, configurando un intento persecutorio suscettibile di causare addirittura un aggravamento della malattia del dipendente

    1. medicifiscali

      Esistono tuttavia altre sentenze che non coincidono

  2. Matteo Murano

    In senso opposto Cass. 15/1/90, n. 116, in Dir. Lav., 1990, 295.

    I dipendenti pubblici sono già esclusi dall’obbligo di reperibilità domiciliare per il periodo di prognosi indicato nel certificato di malattia se in tale periodo è già stata effettuata la visita fiscale (D.P.C.M. n. 206 del 18 dicembre 2009, art. 2, comma 2).

    Ciò non vale per i dipendenti privati in quanto non previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 11 gennaio 2016.

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