da:http://digilander.libero.it/fadange/femepa/istrvmc.htm
è indispensabile trascrivere gli estremi del documento d’identità, senza i quali la v.m.c. non ha valore in un eventuale contenzioso giudiziario.
La data di inizio malattia “AMMALATO DAL ________”, non è necessariamente quella del certificato su cui è stata richiesta la visita di controllo, ma va accertata in anamnesi, perchè può risalire a settimane o mesi prima ed è utile per valutare la prognosi complessiva.
RELAZIONE MEDICA:
a) notizie generali: riportare se l’assistito è titolare di rendita INAIL e per quale patologia, anche se di vecchia data; (es.: INAIL 18% dal ‘78 per frattura della gamba dx)
b) tipo di lavoro: non basta la categoria lavorativa (es.: impiegato, operaio, manovale, ecc.), ma è opportuna una breve descrizione delle mansioni specifiche (es.: vernicia maniglie, carica e scarica pacchi pesanti, ecc.);
c) anamnesi: sono sufficienti i ricoveri ospedalieri o le patologie gravi; della patologia in corso vanno eventualmente descritte le modalità di insorgenza (es.: caduta in casa, incid. stradale da solo, ustionato come pompiere volontario, ecc.) da valutare ai fini di una possibile surroga (Circ. INPS n. 134368 A.G.O./14 del 28/01/81, n. 2747 O. – n. 42 P.M.M.C. – n. 28 A.S.M.M. – n. 856 Rg. – N. 410 B./122 del 09/05/87 e n. 145 del 28/06/93);
d) esame obiettivo: può bastare quello finalizzato a ricercare i segni della malattia in atto; solo se l’assistito dà segno di gradire la visita, questa può essere allargata agli organi principali;
e) terapia in corso: dal nome commerciale dei prodotti e dal numero di assunzioni al giorno è possibile giudicare se il trattamento è congruo e se la prognosi va confermata o meno; talvolta dai farmaci prescritti è possibile intuire patologie in atto che non sono note all’interessato;
f) indagini diagnostiche effettuate e loro esito: sono sufficienti notizie sulle conclusioni (es.: TAC 10.10.93 = E.D. L4-L5; ematoch. 11.10.93 = creatininemia 1,8 azotemia 74);
g) indagini da effettuare: sono le indagini già programmate, ma non ancora espletate per i tempi di attesa;
h) diagnosi: deve puntualizzare le limitazioni funzionali riscontrate (es.: lombosciatalgia destra con modesta rigidità del rachide; flogosi delle prime vie aeree attualmente senza febbre); in caso di assenza di ogni patologia in atto può essere adeguato indicare “guarito”.
i) Giudizio medico legale: può contenere il parere prognostico del medico ai fini della ripresa della attitudine lavorativa (es.: patologia ancora in fase florida, probabile prolungamento della prognosi, opportuna nuova v.m.c. fra 5-7 gg; patologia ormai cronicizzata e scarsamente modificabile; ecc.).
l) Codice nosologico: va riportato il codice della classificazione nosologica per la certificazione di malattia introdotto appositamente per i medici curanti con il nuovo certificato di malattia.
QUADRO A) 1) “È STATO DA ME VISITATO E GIUDICATO IN CONDIZIONI DI RIPRENDERE IL LAVORO IL …”: se la visita non ha accertato l’esistenza della patologia diagnosticata dal medico curante, (malattia esaurita) ovvero la patologia accertata non impedisce la specifica attività lavorativa, il medico di controllo invita il lavoratore a riprendere il lavoro dal giorno successivo (per alcune categorie di lavoratori i giorni festivi sono indennizzabili, per particolari lavori sono previsti turni anche festivi).
2) “È STATO DA ME VISITATO E GIUDICATO IN CONDIZIONI DI NON POTER LAVORATE: PROGNOSI DA OGGI A TUTTO IL …”: può essere confermata la prognosi del medico curante, ovvero può essere ridotta o prolungata (v. introduzione – nozione di medico curante); in tutti i casi è apprezzabile un parere personale nel giudizio medico legale.
Poichè la giurisprudenza è orientata ad escludere dalle sanzioni i periodi di prognosi già confermati, nelle forme con prognosi particolarmente lunghe può essere opportuno confermarla solo parziale (10-15 gg.) spiegando al paziente che dovrà eventualmente inviare un nuovo certificato di malattia. In questo modo è possibile eseguire una successiva v.m.c. ed applicare eventuali sanzioni da questa scaturite.
3) “L’INCAPACITÀ LAVORATIVA È STATA CAUSATA DA”: come già chiarito in premessa, vanno indicati i casi di infortunio sul lavoro [I] e malattia professionale [P] o le loro ricadute; sarà poi compito dell’Ufficio Prestazioni INPS verificare se sono trascorsi rispettivamente i 10 o 15 anni dalla costituzione della rendita. [R] va barrata in caso di responsabilità civile di terzi (es. tipico è l’incidente stradale, ma vi possono essere anche lesioni dolose), oppure per infortuni occorsi durante attività di volontariato (es.: pompiere volontario che si ustiona, volontario per la ricerca di dispersi in montagna che si infortuna, ecc.). È evidente che tutte queste notizie emergono durante l’inchiesta anamnestica della relazione medica. Il quadro A richiede sempre la firma del lavoratore e le sue eventuali contestazioni del giudizio prognostico (è forse meglio per il medico di controllo suggerire la formula della contestazione piuttosto che inoltrarsi in polemiche con l’assistito). Il rifiuto di firmare per presa visione equivale al disaccordo. In caso di contestazioni va lasciato un invito a visita dal primario INPS o da un suo delegato. QUADRO B) Prevede varie possibilità, quali l’assenza del lavoratore, l’indirizzo errato, ecc. Talvolta l’ammalato contesta l’operato del medico di controllo mettendo in dubbio il fatto che abbia suonato il campanello o che abbia lasciato l’invito a visita, ecc.; in tutti questi casi vale quanto attestato dal medico perchè pubblico ufficiale.
ALTRI COMPITI DEL MEDICO DI CONTROLLO Anche se non condivide l’iter diagnostico-terapeutico seguito dal medico curante non deve esprimere al paziente giudizi in merito; se ne ravvisasse la necessità e l’urgenza può contattare direttamente il medico curante. Al termine della visita deve consegnare copia del referto al lavoratore, trattiene per sè la copia da allegare alla richiesta di liquidazione degli onorari e fa recapitare alla S.A.P. o C.O. le copie per l’INPS e per il datore di lavoro.
Questo articolo ha un commento
Vorrei fare alcune precisazioni.
Per quanto riguarda il prolungamento della prognosi da parte del medico di controllo è bene precisare che dal punto di vista legale l’unico documento idoneo per il prolungamento della prognosi è il certificato di malattia del “medico curante”.
Il medico di controllo, come qualunque altro medico, ha la facoltà di prolungare la prognosi ma questa non ha valore legale e deve essere confermata da un certificato di malattia del “medico curante”.
Pertanto considero inopportuno il prolungamento della prognosi da parte del medico di controllo perchè ciò potrebbe ingenerare errati convincimenti da parte del lavoratore che potrebbe condiderare valido, ai fini dell’indennità di malattia, il prolungamento della malattia da parte del medico di controllo e, quindi, non farsi rilasciare il certificato dal suo medico curante, con tutte le conseguenze del caso.
A parte le disquisizioni ed i “cavilli” legali, se fosse valido “legalmente” il prolungamento della prognosi da parte del medico di controllo si verrebbe a creare una complicazione di tipo pratico in quanto, ogniqualvolta si assegnasse una visita fiscale ad un medico di controllo, si dovrebbe verificare preventivamente che i giorni di prognosi non siano stati assegnati dallo stesso medico e ciò complicherebbe moltissimo la procedura se fosse applicato da tutti i medici di controllo.
In ultima analisi la funzione “certificativa” e la funzione “di controllo” devono restare nettamente separate ed evitare sovrapposizioni.
Voglio, inoltre, richiamare e confrontare l’art. 65 del vecchio Codice Deontologico con l’art. 63 del nuovo Codice Deontologico.
Il vecchio Codice Deontologico disponeva che il medico di controllo: “non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia.”
Nel nuovo Codice Deontologico, in vigore dal 16 dicembre 2006, la disposizione precedente è stata sostituita con: “Il medico fiscale e il curante, nel reciproco rispetto del diverso ruolo, non devono esprimere al cospetto del paziente giudizi critici sul rispettivo operato.”
Con questa modifica si è voluto assegnare un valore preminente alla tutela della salute del malato che non deve soggiacere a rivendicazioni di competenza puramente formali.
Matteo Murano