Indirizzo di reperibilità errato, come procedere ?
Il dipendente assente dal lavoro per malattia è direttamente responsabile della correttezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità inseriti nel certificato rilasciato dal medico curante. L’assicurato è tenuto a collaborare con diligenza per permettere l’effettuazione di eventuali accertamenti sanitari, indicando anche la frazione, la contrada e qualunque altro elemento utile per la reperibilità.
Un indirizzo errato o incompleto che non consenta di eseguire la visita di controllo può comportare la perdita totale dell’indennità di malattia erogata dall’Inps.
In caso di errore nella compilazione, il lavoratore può :
- rivolgersi al medico che ha redatto il certificato, il quale può annullarlo entro 24 ore dal rilascio.
- aggiornare l’indirizzo di reperibilità direttamente tramite l’apposito servizio disponibile sul Portale web dell’INPS.
Qualunque sia la scelta, la comunicazione della variazione va inviata tempestivamente anche al datore di lavoro.
Si può cambiare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia?
Il lavoratore dipendente può modificare l’indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia ricorrendo al servizio dedicato presente sul portale web dell’Inps (Circolare n. 106 del 2020).
Il medico curante può intervenire per modificare l’indirizzo soltanto entro 24 ore dal rilascio del certificato, annullandolo e redigendone un altro con i dati aggiornati.
Il cambio di reperibilità va comunicato anche al datore di lavoro.
Chi deve inviare all’Inps il certificato di ricovero per la degenza ospedaliera?
Il certificato di ricovero deve essere inviato per via telematica dalla struttura ospedaliera, come stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012.
Qualora la trasmissione non venga effettuata, il lavoratore è tenuto a richiedere alla struttura ospedaliera il rilascio del certificato cartaceo di ricovero (Circolare Inps 113/2012), da consegnare alla sede Inps competente entro un anno ed anche una copia priva di diagnosi da inviare al datore di lavoro.
Sono in dimissione dall’ospedale. Chi mi rilascia il certificato di malattia?
Il certificato di malattia deve essere inviato per via telematica dalla struttura ospedaliera, come stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012.
Qualora la trasmissione non venga effettuata, il lavoratore è tenuto a richiedere al nosocomio il rilascio del certificato cartaceo di malattia (Circolare Inps 113/2012).
Il lavoratore privato che ha diritto all’indennità economica di malattia Inps, deve inviare una copia del certificato all’Ente Previdenziale ed una copia priva di diagnosi al datore di lavoro entro due giorni dalla data del rilascio. Per gli altri dipendenti, entro i termini previsti dal contratto lavorativo.
Sono in malattia fino a venerdì. Il mio medico può fare la continuazione lunedì?
L’Inps riconosce l’indennità di malattia a partire dal giorno in cui è stato redatto il certificato. Soltanto nel caso in cui il medico curante esegua una visita domiciliare ed attesti lo stato morboso in essere, il rimborso viene riconosciuto dal giorno precedente al rilascio del certificato (Circolare Inps 147 del 1996).
Ne consegue che per prolungare il certificato di malattia in scadenza venerdì, è necessario recarsi in Guardia Medica per la copertura dei giorni di sabato e domenica.
Posso rientrare al lavoro prima della fine della malattia?
La ripresa lavorativa anticipata rispetto alla scadenza della prognosi è possibile dopo aver ottenuto la rettifica del certificato di malattia dal medico che lo ha redatto.
Attualmente, soltanto per i dipendenti pubblici in caso di assenza o impedimento assoluto del medico che ha stilato il certificato, è prevista la facoltà di rivolgersi ad altro medico ( D.M. 206 del 2017).