Medicina di controllo domiciliare. Medico di controllo, figura terza ed imparziale (2/3)

di Maria Parisi – Nelson Iotti                                                       

La visita medica di controllo, prevista dall’art. 5 della legge 300/1970 e successivamente regolata dalla legge 638/1983, non si limita ad un semplice controllo della presenza al domicilio del lavoratore in malattia, ma consiste in una vera e propria indagine medico-legale per comprovare la sussistenza dell’incapacità al lavoro. In armonia con tali obiettivi, il medico fiscale svolge funzioni di Pubblico Ufficiale durante la sua attività lavorativa.

Questo aspetto fondamentale cui il medico di controllo deve attenersi è  diretta derivazione del Codice Deontologico e della Legge sulla base di un principio imprescindibile: la tutela della salute del cittadino, in questo caso specifico prestatore d’opera.

Un simile delicato compito richiede una posizione di assoluta terzietà ed indipendenza di giudizio sia rispetto al datore di lavoro che rispetto all’Inps, cosa un po’ diversa dall’operato di un’azione meramente investigativa privata oggetto della sentenza della Corte di Cassazione depositata il 16/08/2016.

Questo non esclude però che il medico di controllo, dopo anni di comprovata esperienza, non sia in grado di effettuare un vero e proprio sopralluogo quando entra nell’abitazione del paziente, ponendo in atto elementi di indagine che solo apparentemente esulano dalla sua valutazione puramente clinico-diagnostica , ma che sono di conferma a quest’ultima. Quante volte, prima ancora di iniziare di fatto una visita, si possono cogliere gesti, posture e comportamenti del lavoratore oggetto del controllo attuati involontariamente che già possono far affiorare il dubbio di una incongruenza tra la gravità e la sussistenza della patologia certificata con prognosi ed il momento presente, all’atto effettivo della visita. Questi accorgimenti messi in atto dal medico fiscale si rendono necessari per una corretta diagnosi, che spesso viene formulata in assenza di copia del certificato di malattia.

In un caso clinico riguardante un lavoratore con diagnosi di lombalgia acuta,  un medico di controllo con occhio attento sa cogliere in anticipo elementi importanti, ovviamente non riportati nella relazione documentale, che tolgono supporto alla gravità in atto della patologia , quindi non più emergendo la incapacità di lavoro. Passaggi di postura abbastanza rapidi alla ricerca di documenti , spostamenti di oggetti di un certo peso per far posto sul tavolo ai nostri strumenti di lavoro ( notebook e stampante ), bambini tenuti in spalla al nostro arrivo ed altri elementi…… fa quindi configurare una certa funzione ispettiva anche da parte del medico di controllo pur lasciando al datore di lavoro , pubblico o privato , ogni azione di controllo diverso da quello medico  tramite gli istituti investigativi privati.

 

 

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