Medici fiscali INPS. Considerazioni a margine della risposta del Sottosegretario Rughetti all’On. Rizzetto

CONSIDERAZIONI SULLA RISPOSTA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ONOREVOLE ANGELO RUGHETTI, ALL’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE PRESENTATA DALL’ONOREVOLE WALTER RIZZETTO

di Matteo Murano

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,    Onorevole Angelo Rughetti, in risposta all’interrogazione parlamentare presentata dall’Onorevole Walter Rizzetto, ha riferito che:

1) “l’INPS ha evidenziato come la conservazione dell’iscrizione nelle liste speciali dei medici di lista che hanno optato per la convenzione non trova il suo presupposto nella previsione di sospensione, di cui all’articolo 8 del DM citato del 12 ottobre 2000, ma nello stesso articolo 1, requisiti di partecipazione del bando per la selezione di 900 medici approvati con determinazione presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015.”

E’ appena il caso di precisare che una determinazione presidenziale dell’INPS non prevale, e non può prevalere (checché ne dicano alcuni dirigenti dell’INPS), sui Decreti Ministeriali a meno ché non si voglia ritenere che alcuni dirigenti dell’INPS siano al di sopra della Legge.

L’art. 5 (Incompatibilità), comma 1, del Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2000, prevede che:

“Non sarà conferibile l’incarico al medico che:

  1. b) si trovi in qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;”

2) Il contratto di lavoro dei medici esterni (Allegato B della Determina Presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, firmata dal professor Tito Michele Boeri) prevede, all’art. 3 (“Obblighi, condizioni e incompatibilità”), che:

“L’attribuzione dell’incarico è “incompatibile” con lo svolgimento dell’attività di medico fiscale, in quanto iscritto nelle liste speciali su base provinciale di cui all’art. 4, comma 10 bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.”

3) L’art. 6, comma 2, del D.M. 18 aprile 1996 prevede che:

“L’insorgere di un qualsiasi motivo di incompatibilità comporterà l’immediata decadenza dall’incarico.”

4) La circolare INPS n. 252 del 13 dicembre 1996, firmata dall’allora Direttore Generale dottor Trizzino, prevede che:

“Incompatibilita’”.

In relazione a richieste di chiarimenti pervenute in merito ad alcune situazioni di possibile incompatibilita’ – prevista dall’art. 6 del D.M. 18.4.96 – da parte dei medici di controllo, si forniscono le seguenti precisazioni.

Il medico, al momento dell’accettazione dell’incarico (restituzione, entro 15 giorni, della copia della relativa lettera alla Sede, unitamente alla dichiarazione attestante l’insussistenza di incompatibilita’), dovra’ avere gia’ risolto il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione presso Enti o altri datori di lavoro. Cio’ in quanto il collocamento in “aspettativa” (o simile istituto), come pure le assenze dal servizio, configurano giuridicamente una permanenza del rapporto e pertanto non realizzano il presupposto della insussistenza di incompatibilita’.”

5) La Determinazione Presidenziale INPS n. 88 del 24 giugno 2016, firmata dal professor Tito Michele Boeri, in evidente contrasto con quanto “interpretato” (ma non scritto) nella Determina Presidenziale INPS n. 147 del 12 novembre 2015, firmata dal medesimo professor Tito Michele Boeri, prevede che:

“Il verificarsi di una delle predette fattispecie in costanza di rapporto determina una situazione di incompatibilità che comporta l’immediata risoluzione del contratto.”

Le conseguenze di tale disposizione dell’INPS sono:

1) Creazione di una situazione di discriminazione nei confronti dei medici fiscali che, per svolgere altre attività lavorative, definite “incompatibili” nei contratti di lavoro (come nel contratto dei medici esterni), hanno dovuto rinunciare definitivamente all’incarico di medico fiscale oppure a cui l’INPS ha revocato definitivamente, d’ufficio, l’incarico di medico fiscale.

2) Creazione di una situazione di discriminazione nei confronti dei medici fiscali che hanno rinunciato a presentare la domanda di partecipazione per l’incarico di medico esterno sulla base dell’incompatibilità prevista nel contratto di lavoro (parte integrante della Determina Presidenziale, firmata dal professor Tito Michele Boeri) e nei confronti dei medici fiscali che, pur avendo presentato la domanda e collocatisi utilmente in graduatoria, hanno rinunciato all’incarico per il medesimo motivo prima che l’INPS comunicasse “ufficialmente” a tutte le sue Sedi Periferiche che l’”incompatibilità”, prevista nel contratto di lavoro, non comportava la decadenza dall’incarico.  

Al fine di evidenziare la consuetudine alla correttezza del comportamento da parte di alcuni dirigenti dell’INPS si ritiene opportuno richiamare alla memoria i seguenti fatti:

1) L’art. 8 (“Sospensione dall’incarico”), comma 1,  del D.M. 12 ottobre 2000, prevede che:

“L’indisponibilità del sanitario dovuta a giustificati e documentati motivi, comporta da parte dell’Istituto la sospensione dall’incarico per un periodo massimo di centottanta giorni negli ultimi dodici mesi, trascorso il quale il medico decade automaticamente dall’incarico.”

Con i messaggi n. 3451 del 21/05/2015 e n. 2741 del 20/06/2016 il Direttore Generale dell’INPS, dottor Cioffi, ha imposto, in evidente contrasto con la norma sopra riportata, che fino 30 giorni all’anno di indisponibilità, all’interno dei 180 giorni all’anno di indisponibilità per “giustificati” e documentati motivi, “non sono soggetti a giustificazione”.

A completamento di ciò, nel medesimo messaggio n. 3451 del 21/05/2015, sempre il Direttore Generale dell’INPS, dottor Cioffi, ha imposto fino a 150 giorni all’anno di indisponibilità, sempre all’interno dei 180 giorni all’anno di indisponibilità per giustificati e “documentati” motivi, per “ferie” (rinominate “ristoro delle capacità psico-fisiche” nel messaggio n. 4752 del 13/07/2015 sempre del Direttore Generale dell’INPS, dottor Cioffi).

E’ appena il caso di precisare che le “ferie” o il “ristoro delle capacità psico-fisiche” possono benissimo essere goduti presso la propria abitazione e, comunque, in assenza di qualunque “documentazione”.

Giova, inoltre, ricordare che la circolare n. 111 del 14 maggio 1997, firmata dall’allora Direttore Generale dottor Trizzino, prevede al punto 7), sotto riportato, che le “ferie” (denominate “assenze per motivi personali”, “villeggiatura” o “vacanza”) potessero essere solo di limitata durata e non potessero superare i 30 giorni all’anno.

“7) Assenze per motivi personali.     Il D.M.18.4.96 conferma, nei confronti dei medici iscrittinelle liste speciali, “la natura di attivita’ liberoprofessionale del rapporto di collaborazione fiduciaria che siinstaura con l’Istituto e la piena autonomia professionale al difuori di qualsiasi vincolo gerarchico”. Non sono pertanto inalcun modo invocabili istituti propri del lavoro subordinato,quale quello delle “ferie”.     E’ tuttavia da considerare che periodi di limitata durata possono essere necessari ai medici stessi, per motivi personali,tra cui sono da comprendere anche quelli di “vacanza” o di “villeggiatura”, normalmente utilizzati da tutte le categorie,compresi i liberi professionisti; ne’ e’ ipotizzabile che ladisponibilita’ che i medici sono tenuti a fornire all’Istituto atermini del D.M. comporti un impegno per 365 giorni l’anno.

Cio’ premesso, si dispone che ai medici delle liste l’incarico possa essere conservato anche per assenze giustificate da “motivi personali” -per la cui riconoscibilita’ non occorre quindi altra motivazione o documentazione al di fuori della tempestiva comunicazione- entro un massimo di 30 giorni nell’anno.   Al fine di evitare interruzione o inefficienza del servizio, e allo scopo, quindi, di consentire una opportuna programmazione degli incarichi, i sanitari di cui trattasi dovranno rendere noto alle Sedi interessate, con un congruo anticipo, indicato dalla SAP -specie se non si tratti di esigenze improvvise di durata estremamente limitata- il periodo in cui intendono assentarsi.”

Ad un osservatore attento non potrà sfuggire il fatto che i messaggi n. 3451 del 21/05/2015, n. 4752 del 13/07/2015 e n. 2741 del 20/06/2016, tutti del Direttore Generale dell’INPS, dottor Cioffi, come anche il messaggio n. 8537 del 06/11/2014, dell’allora Direttore Generale dell’INPS, dottor Mauro Nori (in cui si prevedeva, per la prima volta, che i medici fiscali potessero alternarsi per la copertura dei turni lavorativi dei week-end e festivi, mentre in precedenza la loro disponibilità non prevedeva alcun giorno di riposo ad esclusione dei 30 giorni all’anno per “motivi personali” sopra riportati) siano stati emessi nelle more delle sentenze di merito sulle azioni legali intentate dai medici fiscali contro le disposizioni di alcuni dirigenti dell’INPS, la cui disperata linea di difesa per il loro operato, con danni a carico dello stesso Istituto, che dovrebbe, quindi, costituirsi come parte lesa, si fonda sui temerari presupposti che:

  1. A) il rapporto di lavoro dei medici fiscali sia di tipo libero-professionale (smentito dalla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 14026/01 del 06 luglio 2001, dalla Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 3206/02 del 08 gennaio 2002 e dalla Sentenza del Tribunale di Nola n. 3137/11 del 07 luglio 2011, che hanno definito tale rapporto come collaborazione coordinata e continuativa in convenzione, e che, con decorrenza dall’anno 2012, potrebbe essere considerato tranquillamente di tipo subordinato);
  2. B) nonostante la drastica riduzione delle risorse economiche (-72%) destinate al servizio di medicina fiscale, grazie al supporto dei nuovi programmi informatici, si sia verificato un miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza di tale servizio (smentito dai dati della Determinazione della Corte dei Conti, Sezione del controllo sugli Enti, n. 6 del 4 febbraio 2016, alle pagg. 83–85).

Ovviamente l’applicazione “concreta” di simili disposizioni inerenti la indisponibilità dei medici fiscali comporterebbe, con ogni probabilità, gravissimi danni alla regolarità del servizio di medicina fiscale se non la sua completa “dissoluzione” anche, e soprattutto, in considerazione della difficoltà di reperire altri medici fiscali che, per Legge, non hanno la priorità nello svolgimento delle visite fiscali e che, quindi, dovrebbero accettare di essere utilizzati esclusivamente come “tappabuchi” con la prospettiva di guadagnare poche centinaia di euro al mese, se non meno.

Fortunatamente, per il servizio di medicina fiscale, il “senso del dovere” dei medici fiscali prevale su tali disposizioni, nonostante tutto.

2) Il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede all’ art. 7, comma 6, (Gestione delle risorse umane):

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; (2)
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”

(2) Lettera così modificata dall’art. 1, co. 147, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Mentre il contratto di lavoro dei medici esterni (parte integrante della Determina Presidenziale n. 147 del 12 novembre 2015, firmata dal professor Tito Michele Boeri), in evidente contrasto con la norma sopra riportata, prevede che:

“I medesimi incarichi possono essere rinnovati, anche più volte, per un periodo massimo di dodici mesi, dai Direttori Regionali competenti, previa verifica dei presupposti di carattere tecnico-professionale funzionali al rinnovo stesso, alle medesime condizioni e temporale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.”

 

Qui si possono leggere l’interrogazione e la risposta:

http://www.medicifiscali.it/interrogazione-a-risposta-orale-302438-on-rizzetto-sul-bando-dei-900/

http://www.medicifiscali.it/risposta-dellon-rughetti-alle-interrogazioni-presentate-dagli-on-li-rizzetto-e-russo/

Pubblicato anche su

http://sanitarinps.blogspot.it/

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