Il Tribunale del Lavoro di Milano, con una sentenza del mese di gennaio del 2016, affronta un caso interessante.
Una docente di sostegno nel corso dell’anno scolastico 2012-2013 dal 13/2/13 al 21.2.13 era assente dal lavoro per motivi di salute, come da certificato medico ove veniva indicato un luogo specifico per la reperibilità per la visita fiscale. In data 21/2/13 la docente aveva in programma una visita diagnostica terapeutica fuori sede e per recarsi il loco doveva partire con l’aereo e l’arrivo era previsto in corrispondenza dell’orario di reperibilità, salvo che, al risveglio, a dire della ricorrente si verificava un peggioramento delle condizioni di salute…
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