«legge delega Madia». Considerazioni sulla risposta dellOn. Rughetti all’interrogazione dell’On. Murer

di Matteo Murano

Il Sottosegretario di Stato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Onorevole Angelo Rughetti, in risposta all’interrogazione parlamentare dell’Onorevole Delia Murer, ha riportato che:

“Infine, come osservato dall’onorevole interrogante, l’articolo 17, comma 1, lettera  l), della «legge delega Madia» sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nell’attribuire all’INPS le funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, ha previsto, per lo svolgimento di tali funzioni, il prioritario ricorso ai medici fiscali inseriti nelle liste speciali ad esaurimento.  Al riguardo, segnalo che nel decreto attuativo della suddetta norma, in corso di predisposizione, troverà piena applicazione il criterio che impone all’INPS, per l’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari, tale prioritario ricorso. Ciò anche al fine di salvaguardare i professionisti che, da anni, lavorano per l’Istituto, garantendo un livello di efficienza molto elevato”.

L’art. 17, comma 1, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 prevede che:

“1. I decreti legislativi per  il  riordino  della  disciplina  in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche  e connessi profili  di  organizzazione  amministrativa sono adottati, sentite le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all’articolo 16:”

L’art. 17, comma 1, lettera l, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 prevede che:

“l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di  garantire  l’effettivita’  del  controllo,  con attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente  impiegate  dalle amministrazioni pubbliche  per  l’effettuazione  degli  accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  per la quantificazione  delle  predette  risorse  finanziarie  e  per  la definizione  delle   modalita’   d’impiego   del   personale   medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri  per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;”

Sulla scorta di quanto sopra riportato appare evidente che il prioritario ricorso ai medici delle liste ad esaurimento riguarda le medesime funzioni attribuite all’INPS e le relative risorse.

Pertanto, qualora si ritenesse che il prioritario ricorso ai medici delle liste ad esaurimento riguardi esclusivamente l’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari, si dovrebbe automaticamente ritenere che le funzioni e le risorse attribuite all’INPS riguardano esclusivamente l’effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari.

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