La visita medica di controllo. Considerazioni medico-legali ed operative

VISITE MEDICHE DI CONTROLLO CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI ED OPERATIVE
INTRODUZIONE
Il controllo delle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti costituisce da sempre motivi di contrasti e tensioni nel mondo del lavoro subordinato (1) ed è stato oggetto di numerose disposizioni legislative, orientate dall’esigenza di assicurare una adeguata tutela della salute dei lavoratori e di garantire il diritto alla verifica da parte dell’INPS e del datore di lavoro, tenuti al pagamento rispettivamente dell’indennità di malattia e dell’integrazione della stessa.
Con l’entrata in vigore della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) venne sottratta al datore di lavoro ogni forma di controllo DIRETTO dello stato di malattia del lavoratore, mediante medici di fiducia scelti appositamente dall’imprenditore, il quale è da allora costretto ad avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti pubblici competenti. Con la legge 833/78 e l’entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33) è stata trasferita all’INPS la competenza per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità a partire dall’1.1.1980.
La legge 33/80, stabilendo quali strutture sanitarie, indicate dalle regioni, fossero abilitate ad accertare lo stato di infermità del lavoratore, ha sancito il diritto dell’INPS di richiedere le visite di controllo.
I servizi sanitari competenti furono inizialmente individuati nell’INAM e successivamente nelle UU.SS.LL., che garantivano gli accertamenti mediante medici dipendenti o incaricati con delibera e compensati a prestazione, ma con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 15 luglio 1986, è stata data facoltà all’INPS di costituire, presso le proprie sedi provinciali, LISTE SPECIALI di medici a rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni o liberi professionisti, posti in graduatoria in base all’anzianità di laurea, di queste liste possono fruire non solo l’INPS, ma anche i datori di lavoro.
La legge 638/83 ha uniformato la normativa del settore pubblico con quello privato ribadendo l’istituzione delle fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo e le relative sanzioni in caso di assenza ingiustificata.
Le visite devono essere effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Il principio di libertà previsto dall’art. 13 della Costituzione risulta compatibile con l’obbligo di reperibilità, proprio perchè circoscritto nella giornata e connesso con obblighi del rapporto assicurativo e previdenziale.
Per consentire la visita medica di controllo (v.m.c.) il lavoratore ha l’onere di trasmettere il certificato di diagnosi e l’attestato della malattia, rispettivamente all’INPS ed al datore di lavoro, entro i due giorni successivi a quelli del loro rilascio; se il giorno di scadenza del termine è festivo, il tempo utile è prorogato al primo giorno non festivo (art. 15, L. n. 155 del 23/04/81). Il ritardo nell’invio, differendo la possibilità di esercitare il potere di controllo da parte dell’Istituto, non dà diritto all’indennità per i giorni di ritardo, esclusi i due giorni a disposizione del lavoratore per l’inoltro. Tale sanzione non va applicata in caso di ricovero ospedaliero, ovvero se il ritardo è determinato da causa di forza maggiore o da altra causa incolpevole, debitamente provata dallo stesso lavoratore (Sent. C. Cost. n. 1143 del 15/29 dicembre 1988; circ. INPS n. 44 del 03/03/89).
Il medico addetto alle v.m.c. delle “liste speciali” INPS svolge un’attività in rappresentanza di un Ente Pubblico Amministrativo e riveste perciò la qualifica di PUBBLICO UFFICIALE.
La certificazione della v.m.c. diventa quindi un atto pubblico e le attestazioni in essa contenute sono vere fino a prova del contrario. Poichè le v.m.c. possono essere effettuate da medici sia delle UU.SS.LL. sia delle liste INPS, è possibile che si verifichi un duplice controllo: tale eventualità è prevista dal D.M. 15.07.86, quando, all’art. 2, stabilisce che per il medesimo lavoratore, nella stessa giornata, non può essere avanzata alla competente U.S.L. altra richiesta di v.m.c.. sullo stato di malattia e laddove, nell’art. 3, dispone che l’INPS trasmetta giornalmente, alla U.S.L. competente, l’elenco delle visite predisposte.
In caso di duplice controllo, per errori materiali o ritardi di trasmissione delle richieste da parte dell’INPS, si possono generare confusione, proteste e contestazioni sia da parte dei lavoratori sia da parte dei datori di lavoro (soprattutto se le conclusioni sono contrastanti).
Ai fini dell’indennità di malattia il certificato deve essere rilasciato dal “medico curante”, che è rappresentato dal (circ. INPS n° 134368 del 28/01/81 e n° 99 del 13/05/96):      1) medico scelto dal lavoratore a norma della convenzione unica;      2) medico specialista;      3) medico di accettazione ospedaliero;      4) medico di accettazione operante presso le case di cura convenzionate;      5) medico universitario;      6) libero professionista che assume in cura diretta il lavoratore nei casi di assoluta urgenza (Il libero professionista utilizza il proprio ricettario ed il lavoratore deve provvedere a duplicare in fotocopia il certificato per trasmetterne una copia ai due destinatari).
Nella sua certificazione (art. 2, L. 29/02/80, n. 33; art. 27, DPR 13/08/81) il medico curante pone in diagnosi una determinata affezione sofferta dal paziente, ovvero ne certifica i sintomi e ne stabilisce una prognosi in giorni, considerando il tempo necessario, presumibilmente, a quella determinata affezione per cessare; il medico curante prescrive inoltre la cura, assumendo la responsabilità per la salute del suo paziente, non avendo alcun obbligo di determinarne, nè in astratto nè in concreto, l’incapacità al lavoro (2-4), mentre il medico di controllo ha di mira esclusivamente quest’ultimo accertamento.
Il medico di controllo, infatti, accerta sugli atti, ovvero con l’esame obiettivo, se l’infermità dichiarata nel certificato di malattia sussiste; stabilisce, inoltre, non già la prognosi clinica della malattia ed il tempo necessario al pz. per la “restitutio ad integrum”, bensì la sua rilevanza rispetto all’idoneità al lavoro specifico svolto (5).
Da queste premesse scaturisce, come naturale conseguenza, la possibile discordanza tra la valutazione prognostica del medico curante, basata sui classici parametri di Patologia e Clinica, e quella del medico di controllo, integrata da parametri medico-legali di idoneità al lavoro (6, 7). Per valutare l’inabilità temporanea assoluta dell’esaminato è perciò necessario che il medico di controllo accerti mediante un’accurata indagine anamnestica le mansioni lavorative realmente espletate dall’interessato, soprattutto in caso di affezioni modeste e settoriali.
Stabilito che la malattia sussiste e che il lavoratore al momento della visita è veramente incapace al lavoro, il medico di controllo ha pure il compito di decidere se la prognosi clinica espressa dal curante sia da confermare, in quanto sovrapponibile alla prognosi medico-legale, o da modificare (art. 4, D.M. 08/01/85).
Mentre le valutazioni circa l’esistenza della malattia si basano, in genere, su una situazione attuale e tangibile, la prognosi è un giudizio formulato per il futuro e, in quanto tale, è suscettibile di rivelarsi poi fallace, potendo avere la malattia nel singolo gli sviluppi più svariati.
esse di risultare fallaci, possono essere poi infirmate da un ulteriore certificato del medico curante che attesti il perdurare della malattia oltre la data di guarigione indicata nel referto del medico di controllo (8).
Altri Autori (9) interpretano in modo opposto le pronunce in cui la Suprema Corte ha affrontato più o meno indirettamente l’argomento (C. Cass., sez. lav. 11/10/79, n. 5317 – 10/01/84, n. 185 – 01/09/87, n. 7167; sez. pen. 05/09/88, n. 5027; sez. II 8 marzo-4 maggio 1994, n. 5993) con motivazioni invero contraddittorie, riferite ad una normativa non omogenea, negando al medico di controllo la potestà di emettere un giudizio prognostico a distanza.
http://digilander.libero.it/fadange/femepa/istrvmc.htm

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