Interrogazione a risposta scritta dall’On. Censore al Ministero del Lavoro riguardo la medicina fiscale INPS

Nel ringraziare l’On. Censore per la reiterata attenzione sulle problematiche della medicina fiscale INPS, pubblichiamo di seguito il testo dell’interrogazione a risposta scritta presentata in questi giorni al Ministero del Lavoro.
Ringraziamo altresì i colleghi  soci Marra, Zanoni e Murano per la collaborazione offerta e per la loro instancabile azione a favore della categoria.

 

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10659

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 497 del 07/10/2015

Firmatari

Primo firmatario: CENSORE BRUNO Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO Data firma: 07/10/2015

Elenco dei co-firmatari dell’atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 07/10/2015

 

Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIStato iter: Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10659CENSORE BrunoMercoledì 7 ottobre 2015, seduta n. 497
  •   CENSORE e CASELLATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere

– premesso che: l’articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, stabilisce che l’INPS, per l’effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, sentiti gli ordini dei medici, istituisca liste speciali di medici; la disciplina attuativa è stata definita da una serie di decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, a partire dal decreto ministeriale 15 luglio 1986 (disciplina delle visite mediche di controllo), seguito dal decreto del 18 aprile 1996 (graduatoria provinciale, conferimento dell’incarico e definizione delle liste speciali, compensi, costituzione della commissione mista in ogni sede provinciale) poi dal 12 ottobre 2000 (conferma dei medici delle liste speciali) e infine dal decreto ministeriale 8 maggio 2008 (conferma della vigente disciplina delle visite mediche di controllo fino a completa rivisitazione della disciplina da effettuarsi entro 12 mesi, compensi aggiornati), hanno disciplinato la materia nel dettaglio; il comma 10-bis articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, come modificato dal comma 340 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), ha trasformato le liste speciali in liste speciali ad esaurimento, nelle quali sono stati confermati i medici già inseriti alla data del 31 dicembre 2007, e ha vincolato l’INPS ad avvalersi, in via prioritaria, dei medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento;

la Commissione affari sociali della Camera, nel documento conclusivo approvato il 27 maggio 2014, al termine dell’indagine conoscitiva sull’attività dei medici di controllo dell’INPS, ha ribadito l’utilità della medicina fiscale e la necessità di garantire stabilità lavorativa ai medici fiscali;

l’articolo 17 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, sul riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, al comma 1, lettera l), stabilisce la riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l’effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d’impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni; la normativa vigente sopracitata prevede quindi che le visite fiscali debbano essere effettuate dai medici delle liste speciali istituite con il decreto-legge n. 463 del 1983 e prioritariamente dai medici delle liste speciali ad esaurimento di cui al comma 10-bis articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 e successive modificazioni, con compensi a prestazione stabiliti dal decreto ministeriale 8 maggio 2008; la legge n. 124 del 7 agosto 2015 stabilisce che spetta al Governo, con decreto attuativo, previa intesa con la Conferenza delle regioni, conferire all’INPS l’esclusività del servizio della medicina fiscale di controllo e stabilire la quantificazione delle risorse finanziare e le modalità di impiego del personale medico attualmente adibito al predetto servizio:

alla luce di quanto sopra esposto e in virtù della necessità di trasparenza, occorre verificare il rispetto della normativa vigente e del ruolo assegnato all’INPS –:

se il Ministro interrogato, sia a conoscenza del bando preannunciato dai dirigenti medico-legali dell’INPS responsabili delle commissioni mediche locali delle sedi provinciali, per l’affidamento di incarichi dal gennaio 2016, a tempo determinato con retribuzione oraria, per medici esterni che, pur non appartenendo alle liste speciali ad esaurimento, dovrebbero svolgere servizio di medicina fiscale di controllo domiciliare oltre che in relazione all’invalidità civile;

se il Ministro sia a conoscenza delle iniziative assunte dall’INPS che di fatto inducono i medici fiscali delle liste ad esaurimento a partecipare al bando per adempiere ai controlli fiscali domiciliari e a sottrarre a un contratto a tempo determinato a retribuzione oraria quando per i controlli fiscali domiciliari è già in essere una collaborazione a tempo indeterminato ultra ventennale tra i medici fiscali e l’INPS, di natura libero-professionale, normata da leggi, decreti-legge e decreti ministeriali specifici e con compensi a prestazione stabiliti dal decreto ministeriale 8 maggio 2008;

quali iniziative intenda assumere per garantire che nel sopracitato bando siano specificati in modo chiaro, analitico ed inequivocabile non solo i criteri di valutazione e la loro specifica applicazione nella successiva graduatoria per la valutazione dei titoli, ma anche le mansioni in cui verrebbe utilizzato il personale selezionato, con l’esplicita esclusione della medicina fiscale di controllo domiciliare, già svolta con professionalità ed efficacia dai medici delle liste ad esaurimento, come risulta dall’indagine della Commissione affari sociali, in attesa del decreto attuativo del Governo, a cui spetta, previa intesa con la conferenza delle Regioni, la definizione delle modalità di impiego del personale medico attualmente adibito alle funzioni di controllo fiscale in relazione alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati.

(4-10659)

 

  • Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 07/10/2015

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