A stravolgere la normativa è intervenuta la recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 27 ottobre 2017 con la quale si è ribadita la legittimità della visita medica di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal lavoro per infortunio. Le visite di controllo richieste dal datore di lavoro devono essere eseguite secondo le competenze e procedure previste per le assenze per malattia.
di Maria Parisi (Consigliere regionale ANMEFI per il Piemonte)
Il dipendente assente dal lavoro per infortunio sul lavoro può essere sottoposto a visita medica di controllo? La risposta al quesito viene fornita dal messaggio Hermes 3265 del 9 agosto 2017 (Oggetto: Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017 recante disposizioni in materia di Polo unico per le visite fiscali. Istruzioni amministrative ed operative), con il quale l’INPS afferma di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
L’Istituto, con riferimento all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’INAIL, non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali situazioni. Pertanto, Il medico fiscale che si trovi ad effettuare una visita medica di controllo ad un lavoratore in infortunio, non dovrà procedere alla visita di controllo, ma soltanto redigere il verbale attestante la circostanza.
Le disposizioni dell’Ente esonerano di fatto il lavoratore infortunato dall’obbligo di reperibilità per le eventuali visite fiscali, ma divergono dalle decisioni della Corte di Cassazione sull’argomento. La sentenza n. 15773/2002, presa come riferimento in materia, ha determinato l’INPS ad attivare un servizio su richiesta del datore di lavoro per eseguire visite fiscali di controllo a domicilio anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.