Innanzitutto il medico fiscale nell’esercizio delle sue funzioni riveste il ruolo di pubblico ufficiale ed il verbale che redige è un atto pubblico, pertanto quanto egli afferma è veritiero fino a querela di falso.
Nel caso citato di eventuale assenza del lavoratore in malattia nelle fasce orarie di reperibilità, fa fede quanto riportato dal medico, mentre non assume alcun valore probatorio la presenza del cosiddetto “avviso”, che in realtà è un modulo predisposto dall’Inps nel quale sono indicati il giorno, la data e l’ora dell’avvenuto accesso nonché, nei casi in cui è previsto, l’invito a presentarsi al centro medico legale di competenza il primo giorno utile successivo alla irreperibilità. Sembra superfluo sottolineare che nell’eventualità in cui il dipendente assente abiti in un condominio senza portiere ed il portone sia chiuso o abiti in una casa singola ma non ci sia il suo nominativo sul citofono né sulla cassetta postale, riesca impossibile per il medico fiscale depositare l’invito a visita di controllo.
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Nell’articolo si legge:
“Importante ancora sottolineare che il citato obbligo di avvisare il datore di lavoro in caso di allontanamento dall’abitazione negli orari di reperibilità, riguarda esclusivamente i dipendenti pubblici, mentre per i dipendenti privati non è previsto tale dovere.”
Tale frase è imprecisa.
Per i dipendenti pubblici tale obbligo è previsto nel Decreto Legislativo n. 75/2017 (obbligo di Legge), ma per molti dipendenti privati tale dovere è previsto nel loro contratto di lavoro (obbligo contrattuale).
Pertanto un dipendente privato che non avvisi il datore di lavoro privato in caso di allontanamento dall’abitazione negli orari di reperibilità, se previsto nel contratto di lavoro, è passibile di procedimento disciplinare a suo carico da parte del datore di lavoro privato.