Il lavoratore assente dal lavoro per malattia nelle fasce orarie previste dalla normativa vigente deve essere reperibile al domicilio indicato sul certificato medico di malattia.
Per ottemperare a questo dovere, non è sufficiente che l’assicurato sia all’interno dell’abitazione. Egli deve mettere in atto i comportamenti necessari a permettere l’effettuazione della visita medica di controllo domiciliare da parte del medico fiscale, controllando che il proprio nominativo sia correttamente indicato nella pulsantiera del citofono e sulla cassetta postale, che il citofono sia funzionane ed anche che non ci siano ostacoli all’accesso dell’abitazione (ad esempio presenza di cani non custoditi).
Qualora l’abitazione sia difficilmente reperibile, il paziente deve fornire elementi utili per permettere al medico fiscale di svolgere il proprio lavoro.
Talvolta sul certificato di malattia viene indicato un numero telefonico di reperibilità del lavoratore.
E’ opportuno sapere che il medico fiscale convenzionato Inps non dispone di un cellulare di servizio e non è obbligato a contattare telefonicamente il lavoratore. Lo standard del modus operandi per le visite fiscali di giugno 2025 rilasciato dall’Inps, prevede che esclusivamente nel caso in cui reperire l’abitazione risulti impossibile o molto difficile, telefonare sia legittimo e conforme al principio di diligenza, come indicato nel messaggio Hermes 7557/2004.
In conclusione, il medico fiscale è autorizzato a propria discrezione ed in circostanze ben precise a telefonare al paziente che avesse comunicato il proprio numero, ma non ha alcun obbligo in tal senso.