Il lavoratore a casa in malattia può mancare la visita fiscale “se ci sono seri e fondati motivi che giustifichino l’allontanamento dal domicilio”. Ammessa anche l’esposizione al sole per qualche ora.
Lo rileva la Cassazione nel respingere il ricorso di un’azienda di Taranto che aveva licenziato in tronco una propria dipendente perche’, nonostante fosse a casa in malattia “per una sindrome ansioso depressiva”, non era stata trovata in casa dal medico fiscale. I comportamenti addebitati alla donna, come ricostruisce la sentenza 21621 della sezione Lavoro, erano relativi al fatto che il 28 giugno 2004 non era stata trovata in casa in occasione del primo controllo del medico fiscale e che, nei giorni 6 e 8 luglio era stata vista in spiaggia per qualche ora. La lavoratrice era stata reintegrata dal Tribunale di Taranto che aveva ritenuto ci fosse una sproporzione tra addebiti e sanzione espulsiva adottata. Contro la reintegra della dipendente, convalidata anche dalla Corte d’appello di Taranto, nel giugno 2007, l’azienda ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che in realtà la lavoratrice non trovata in casa non aveva provato che la visita cui si era sottoposta dal medico di fiducia non “fosse indifferibile”. Piazza Cavour ha respinto il ricorso del datore di lavoro e ha ricordato che “per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio”.
Per quanto riguarda la seconda contestazione mossa a Laura C. di essere stata vista recarsi al mare e restarvi per qualche ora dalla mattinata, la Suprema Corte ha ritenuto “del tutto ragionevole la soluzione adottata dai giudici di merito che hanno escluso che la breve esposizione al sole da parte della lavoratrice potesse pregiudicare o ritardare la sua guarigione”. Inoltre, annota ancora la Cassazione, la lavoratrice non aveva precedenti addebiti a suo carico nell’intero arco di 17 anni di carriera lavorativa alle dipendenze della societa’” che l’aveva licenziata. (21 ottobre 2010)
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