di Maria Parisi e Nelson Iotti
La Medicina è materia in rapido e progressivo sviluppo ed ogni operatore del settore per svolgere la propria attività professionale con competenza deve essere informato e preparato sul divenire sia delle nuove acquisizioni scientifiche che delle innovazioni tecnologiche ed amministrative nell’ambito sanitario.
Da questa esigenza nasce l’obbligo della formazione continua per i professionisti nel campo sanitario, decretato dal l Decreto Legislativo 502/1992, integrato dal Decreto Lgs 229/1999, quindi perfezionato con l’avvio del Programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) nel 2002 e confermato successivamente. Attualmente la formazione continua è il requisito essenziale per il mantenimento ed il miglioramento delle conoscenze professionali, garanzia di responsabilità, preparazione ed aggiornamento per tutti gli utenti del settore. L’uniformità di preparazione sul territorio nazionale è stata ottenuta mediante l’obiettivo del conseguimento di un numero minimo di crediti ECM per ogni sanitario dipendente, convenzionato o libero professionista.
I crediti vengono riconosciuti in funzione della qualità dell’evento formativo e del tempo necessario per la sua preparazione, permettendo una verifica periodica dell’ impegno e della qualità dell’aggiornamento del singolo operatore sanitario.
Riveste particolare importanza per le figure professionali coinvolte nell’obbligo di raggiungere il numero di crediti previsto, la richiesta di deduzione fiscale delle spese sostenute per lo svolgimento degli eventi, che sembra trovare una risposta nell’approvazione da parte del Senato in data 3 novembre 2016 del Disegno di Legge n. 2233, recante le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (art. 5)
Art. 5.
(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)
Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.
Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Questo provvedimento, in particolare, viene favorevolmente accolto dagli operatori sanitari che svolgono la libera professione in quanto , diversamente dai medici dipendenti , non hanno il supporto organizzativo di una struttura sanitaria ( Asl, aziende ospedaliere , Inps , Inail ) che consenta loro di adempiere agli obblighi formativi in totale gratuità. Spesso un corso d’aggiornamento richiede costi non indifferenti , sia esso organizzato in ambienti congressuali stanziali o svolto a distanza per via telematica sotto il controllo degli organismi accreditati. Se al momento attuale le spese deducibili arrivano al 50 % del totale , dopo la norma in approvazione si potrà arrivare al 100 % , entro un limite annuo di 10000 euro. Modifica non di poco conto per un libero professionista che rispetto al dipendente manca dei benefici spettanti a quest’ultimo ( es. ferie , indennità malattia ). Il provvedimento lascia inoltre spazio , in previsione , ad un ampiamento della possibilità di maggiori sbocchi professionali, incentivando e motivando il medico con lavoro indipendente non solo ad un adempimento di legge ma anche ad un incremento del proprio curriculum . Da recenti indagini svolte dagli ordini professionali e dagli organismi preposti emerge un dato preoccupante. Sembra accertato che poco più di un 30 % sul totale dei medici sia in regola , al momento , con il punteggio di obbligo formativo riferito al triennio 2014 -2016 che si sta concludendo . L’approvazione della suddetta norma potrebbe quindi contribuire a sanare anche questa mancanza. In conclusione, le figure sanitarie che operano in regime di libera professione auspicano che si arrivi in via definitiva ad una concreta approvazione ed attuazione di uno Statuto dei Lavoratori Autonomi ad eguale valenza di quello che tutela i lavoratori dipendenti.