di Nelson Iotti
Due diritti fondamentali spettano ad ogni lavoratore: la tutela della malattia e le ferie.
Queste due temporanee assenze dall’attività lavorativa non possono però sussistere contemporaneamente.
Cosi come la prova del diritto alla malattia durante la normale attività di lavoro è certificata da un medico, allo stesso tempo una patologia subentrante durante il riconosciuto periodo di godimento delle ferie necessita di certificazione.
Se nel primo caso la malattia deve indurre una temporanea e assoluta incapacità al lavoro specifico, nel secondo caso deve essere di entità tale da pregiudicare quella che è la finalità stessa della fruizione delle ferie e cioè il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore, la possibilità di adeguato riposo, ma anche deve consentire attività ricreative e ludiche.
A tal proposito l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, indica alcune linee generali per i medici incaricati al controllo, sia d’ufficio che su richiesta del datore di lavoro, dell’effettiva sussistenza della incompatibilità della malattia con il periodo delle ferie.
1) Dove esista una “incapacità temporanea assoluta GENERICA “, per es. in caso di ricovero ospedaliero, gravi traumi lesivi di apparati od organi, di regola deve essere ritenuta compromessa la finalità del godimento delle ferie.
2) Dove invece si riscontri una “ incapacità temporanea assoluta SPECIFICA al lavoro” si possono verificare due casi:
a) la menomazione funzionale, pur se importante, ha solo riflessi marginali sul godimento delle ferie e pertanto non è sufficiente ad interromperle…
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Questo articolo ha un commento
Grazie Nelson, articolo essenziale e rigoroso.
Peraltro il diritto alla sospensione delle ferie, soddisfatti i requisiti descritti nel testo, trova anche legittimità giurisprudenziale con alcune sentenze di Cassazione. Così come, diversamente, non può imputarsi a ferie l’assenza per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze dell’impresa e la cui concessione è una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro (Cass. 14 aprile 2008, n.9816).