Esenzione dalla visita fiscale per i lavoratori del settore privato

Esclusione dall’ obbligo di reperibilità per i lavoratori del settore privato con particolare riferimento alle patologie psichiatriche

 

Con l’articolo 25 del decreto legislativo 14/09/2015, n. 151, l’esclusione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti privati è connessa ad assenza per:

-patologie gravi che richiedano terapia salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;

-stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Le linee guida, messe a disposizione dei professionisti certificatori e finalizzate ad un orientamento univoco rispetto ai requisiti di esclusione, forniscono un elenco dettagliato delle patologie gravi, non prima specificate. Risulta evidente, in questo elenco, una discriminante di fase, in ordine alla tutela del solo stato acuto, conclamato o scompensato della patologia.

In merito agli stati psicopatologici e al loro trattamento farmacologico, troviamo in tale elenco :

-malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in TSO

-sindrome maligna da neurolettici.

In ordine alla prime, per il riferimento al trattamento sanitario obbligatorio, si ha ragione di ritenere trattarsi  di psicosi croniche riacutizzate o di primi esordi psicotici , ma anche di stati fobico-ossessivi gravi per i quali il rispetto delle fasce orarie evidentemente concorre con altre fobie e rituali a sostenere il quadro psicopatologico . Vale altrettanto per la depressione maggiore con grave compromissione della vita di relazione ed i disturbi ciclotimici gravi . Le nevrosi reattive sono generalmente escluse da tale beneficio .

Inoltre , le psicosi croniche sia nelle forme floride che in quelle residuali , dovrebbero essere confortate da un punteggio congruo di invalidità (pari o superiore al 67%), così che il diritto all’esclusione dall’obbligo della reperibilità avvenga anche per inclusione al secondo gruppo di patologie . Tale percentuale può essere attribuita alla sola patologia psichiatrica o diversamente, quest’ultima, deve comunque essere prevalente in coesistenza o concorrenza con altre minorazioni.

L’assicurato dovrà , tuttavia, adempiere all’obbligo della reperibilità, qualora lo stato di inabilità temporanea ed assoluta al lavoro (es. sindrome influenzale) sia non connesso allo stato morboso invalidante, precedentemente riconosciuto da una commissione medica.

Quanto scritto, come metodo, vale anche per le patologia d’organo, d’apparato o sistemiche menzionate nelle linee guida.

Condividi questo post

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.