dalle FAQ del notebook in dotazione ai medici fiscali INPS
Se non c‟è esposta la fine prognosi vuol dire che non c‟è ancora, al momento della visita, il certificato telematico; in quel caso, il medico di controllo NON PUO‟ ESPRIMERE ALCUNA PROGNOSI.
L‟accertamento di controllo, in quel caso, può concludersi in SOLO due modi:
1) il soggetto è IDONEO:
lo può essere immediatamente quel giorno stesso ? non presentando alcuna infermità ? o al MAX per il giorno dopo se trattasi di infermità banale concludibile nella stessa giornata della visita. Questo è tra l‟altro l‟unico caso in cui l‟idoneità non può essere differita oltre il giorno seguente .. proprio perché non si è a conoscenza della decisione del medico curante.
2) il soggetto è ?INCAPACE AL LAVORO?:
ha un‟infermità che durerà più giorni in via previsionale … e allora il giudizio prognostico DEVE ESSERE demandato al curante per non indurre il lavoratore nella falsa convinzione di non dover esibire alcun altro certificato, qualora ad es. la prognosi del curante giàformulata nel certificato telematico – intanto giàspedito e della cui copia il lavoratore non èin possesso – fosse inferiore a quella espressa dal medico di controllo.
Infatti, da quando èobbligatorio il certificato telematico ai fini disciplinari, solo il certificato prodotto in tale forma èvalido ai fini dell‟stensione dal lavoro.
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Però spesso il datore di lavoro, pur essendo in possesso del certificato telematico, non compila il dato della fine prognosi. In questo caso, se il lavoratore ci mostra il certificato (se ne ha una copia, chiaramente) è possibile far riferimento a quello per esprimere la prognosi, naturalmente indicando nell’anamnesi che si è presa visione del certificato? Grazie