di Maria Parisi – Nelson Iotti
Il dipendente, privato o pubblico, che accusi un malessere tale da impedirgli di svolgere la propria attività lavorativa, deve recarsi nell’ambulatorio del proprio medico o, nel caso sia impossibilitato a raggiungerlo, chiedere al medico di famiglia una visita domiciliare perché venga redatto il certificato di malattia ai fini dell’assenza dal lavoro sulla base della visita medica svolta.
Il paziente deve assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo, con l’indicazione di tutti gli elementi utili per l’espletamento della visita medica di controllo presso il proprio domicilio, qualora questo sia in località di difficile individuazione. Dovrà altresì comparire nel certificato il domicilio di reperibilità, se diverso da quello di residenza. In assenza di tali fattori il paziente, se non reperito, non sarà di regola ritenuto giustificabile e potrebbe incorrere in una sanzione amministrativa. Qualora si riscontrino errori o inesattezze nel certificato, lo stesso potrà essere annullato dal medico entro il termine di 24 ore dal suo rilascio. Sarà onere del curante o del medico certificatore inviare per via telematica il documento all’Inps.
La trasmissione telematica dei certificati di malattia viene effettuata sia dai medici dipendenti del SSN (quali i medici ospedalieri ed i medici di distretto), sia dai medici in regime di convenzione con il SSN (quali i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali).
Il lavoratore può richiedere al medico certificatore copia del certificato e dell’attestato di malattia, come previsto nella circolare n. 4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della Funzione pubblica. In alternativa, può chiedere l’invio degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica, come previsto dall’art. 7, comma 1 bis, del decreto legge n. 179 del 18.10.2012 convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 17.12.2012. Ancora, può visualizzare il proprio certificato di malattia attraverso il numero di protocollo utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Il Medico certificatore, ritenuto nello svolgimento delle sue funzioni un Pubblico Ufficiale, che attesti una malattia inesistente od un falso aggravamento di una patologia, commette il reato di “Falso in atto pubblico” (Sentenza n. 352 del 18 marzo 1999 della V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione) ed, in concorso con il lavoratore suo assistito, anche il reato di “Truffa aggravata” (Art. 640, II comma C.P.) ai danni dell’Istituto Previdenziale e del datore di lavoro. La prognosi indicata nel certificato medico indica i giorni che il curante ritiene necessari perché il paziente riacquisti il proprio stato di salute e non necessariamente coincide con il periodo di inabilità lavorativa.
Questo articolo ha 4 commenti
E’ obbligo del medico certificatore fornire al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia, qualora il lavoratore lo richieda espressamente, adducendo come spiegazione il fatto di non avere le conoscenze e mezzi informatici idonei? E’ importante per il lavoratore prendere visione materialmente del certificato per individuare e segnalare eventuali errori (soprattutto sugli indirizzi….ma non solo). Non riesco a trovare la norma che lo specifica in maniera chiara.
http://www.uniroma2.it/cgil/2011/20110330Circolare4FPcm.pdf
Come è possibile leggere al punto 2 della circolare del Ministero del Lavoro, il lavoratore può richiedere al momento della certificazione la stampa oppure, in caso questa non fosse disponibile per motivi tecnici, l’invio in formato PDF alla casella di posta comunicata dal lavoratore.
Come ben sapete molti medici di base ritengono che sia sufficiente dare il numero di protocollo. La mia semplice domanda è : se il lavoratore richiede il certificato cartaceo, in assenza di problemi tecnici, il curante ha l’obbligo di farlo si o no? Il lavoratore ha l’obbligo di avere un pc o uno smartphone?
Se il lavoratore espressamente ne fa richiesta, il medico curante avrà cura di consegnare una copia del certificato o di spedirlo in PDF alla casella di posta comunicata dal lavoratore che, peraltro, è auspicabile sia in possesso di pc anche se non obbligatoriamente.