Circolare n. 4 del 8 gennaio 2001.
Punto 2. Conferma delle liste esistenti.
Vengono innanzi tutto confermati (art.1) i medici delle liste speciali già costituite ai sensi del D.M. 18.4.96 ed esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, cioè quei medici a cui è stato effettivamente affidato l’incarico (2).
La conferma dell’incarico sarà effettuata mediante lettera (all.2) in duplice esemplare, di cui uno dovrà essere restituito, entro il termine di 15 gg. dalla ricezione della lettera stessa (art.5, comma 3 D.M. 18.4.96), unitamente alla dichiarazione di responsabilità (all.3), con cui vengono tra l’altro accettati il rinnovo dell’incarico con la nuova disciplina normativa, nonché i “criteri per lo svolgimento del servizio” (atto in seguito identificato semplicemente come “criteri”), il cui testo -già denominato “disciplinare”- è stato aggiornato (v. all.4) a seguito delle innovazioni apportate dal decreto, pure da inviare al medico assieme alla suddetta lettera.
La lettera di cui trattasi sarà emessa dalla procedura per tutti i medici, salvo quelli cessati, che hanno operato nell’anno 1999/2000.
Si ribadisce che annualmente (entro il 31 gennaio) i medici dovranno confermare l’inesistenza di situazioni di incompatibilità: è sufficiente una dichiarazione che quanto affermato a mezzo dell’allegato 3 non ha subito variazioni.”