Come certificare quei cittadini che, ammalatisi il giorno precedente, richiedono il giorno successivo la certificazione di malattia?

Come certificare quei cittadini che, ammalatisi il giorno precedente, richiedono il giorno successivo la certificazione di malattia? Attualmente il sistema non accetta certificati per il giorno precedente quando il paziente sia già rientrato al lavoro. Li accetta invece se nella certificazione si comprende anche il giorno corrente. In pratica impedisce di giustificare l’assenza per un sol giorno quando questo è richiesta nella giornata successiva.

  • Sono un medico e gradirei sapere come comportarmi per i certificati in casi come questo: questa mattina si presenta un paziente che è stato male ieri pomeriggio. Il paziente lavora di pomeriggio e oggi dovrebbe tornare a lavoro. Il sistema però non accetta una prognosi con data precedente alla data di emissione e ieri ricevevo in studio al mattino. Il paziente, tuttavia, non poteva prevedere di sentirsi male il pomeriggio. Come è possibile certificare il malore del paziente?

 

Le circostanze rappresentate, pur attenendo ad una prassi che nel tempo si era consolidata, sono un’anomalia anche penalmente rilevante. Per tale motivo oggi la procedura non permette di generare certificati che non possono definirsi tali essendo ratifiche di fatti anamnestici.
In primo luogo, il medico, all’atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e coscienza non la malattia ma l’incapacità all’attività lavorativa del proprio assistito dovuta ad infermità che direttamente constata: si ricorda in proposito che all’art. 7 del DPCM 26 marzo 2008 si intende per «certificato di malattia», “l’attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell’esercizio della professione, che attesti l’incapacità temporanea al lavoro, con l’indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33”.
In secondo luogo, appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma: “… omissis … risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato” (C. Cass. V Sez. Pen. 29.01.2008, n. 4451).

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b5673%3b8135%3b8139%3b&lastMenu=8139&iMenu=1&itemDir=8307

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