Chi non deve essere reperibile alla visita fiscale

Esclusioni dall’obbligo di reperibilità

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta.

2. Le patologie di cui al comma 1, lettera a), devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

3 Per beneficiare dell’esclusione dell’obbligo di reperibilità, l’invalidità di cui al comma 1, lettera b), deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 gennaio 2016

Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. (16A00450)

(GU n.16 del 2112016)

Con l’articolo 25del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (“Esenzioni dalla reperibilità”), nell’ambito delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il legislatore ha recentemente novellato l’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638,  inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati.

Successivamente, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, 11 gennaio 2016 (“Integrazioni e modificazione al decreto 15 luglio 1986, concernente l’espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale” – Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016) sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle suddette esenzioni (all.1).

Pertanto, ai sensi della normativa citata, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

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