Cassazione: sì al licenziamento per l’uso improprio dei permessi della Legge 104

Sanzione espulsiva al dipendente comunale che andava all’Università invece di assistere il parente malato. La sentenza n. 17968 del 13.9.2016.

di Enrico Michetti

“In tema di esercizio del diritto di cui all’art. 33, comma 3, L. 104/92, la fruizione del permesso da parte del dipendente deve porsi in nesso causale diretto con lo svolgimento di un’attività identificabile come prestazione di assistenza in favore del disabile per il quale il beneficio è riconosciuto, in quanto la tutela offerta dalla norma non ha funzione meramente compensativa e/o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per un’assistenza comunque prestata. L’uso improprio del permesso può integrare, secondo le circostanze del caso, una grave violazione intenzionale degli obblighi gravanti sul dipendente, idonea a giustificare anche la sanzione espulsiva“.

È questo il principio affermato dalla corte di Cassazione Civile, Sez. L , nella sentenza  Num. 17968  pubblicata il 13 settembre 2016 con la quale è stata confermata la legittimità del licenziamento…
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