INPS – Messaggio 12 settembre 2014, n. 6973
Con riferimento ai numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e alla casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, prevede che l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici sia attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per il settore privato.
In applicazione di detta norma, i medici effettuano le operazioni di predisposizione dei certificati entro le successive 24 ore e li inviano al datore di lavoro tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC), reso disponibile dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La vigente normativa prevede, inoltre, che gli stessi medici possono inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (per es. in caso di evidenti errori o refusi ivi contenuti) o li rettificano. Quest’ultima eventualità nel caso in cui abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso più favorevole della malattia tale da indurre una riduzione della prognosi…
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