Cons. Stato sent. nr. 2622/06 del 13.12.2005
… il dipendente di pubblica sicurezza, che deve usufruire di congedo per malattia, è tenuto a comunicare tempestivamente al capo dell’ufficio di non essere in condizione di prestare servizio, con l’indirizzo del domicilio presso il quale effettuare la visita di controllo. Spettava, quindi, al ricorrente di mettere in condizione l’ufficio del personale di effettuare il rituale controllo sanitario, ben conoscendo lo stesso la difficoltà di individuare precisamente la sua abitazione sprovvista di numero civico; circostanza che si era verificata già in altre occasioni…