Come da indicazioni fornite dall’INPS “Il dipendente è tenuto a prestare particolare attenzione alla correttezza dei dati anagrafici e di quelli relativi alla prognosi, all’indicazione di eventuali cause di esonero dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie previste per la visita, nonché all’attualità e al controllo (si ricorda che sono previsti specifici campi per l’indicazione del domicilio e – ove diverso – dell’eventuale indirizzo per la reperibilità).
A tal fine il dipendente richiederà copia del predetto certificato per verificarne i dati e potrà, altresì, chiederne l’inoltro alla casella privata di posta elettronica”.
Si evidenzia, inoltre, che i dipendenti assenti per malattia devono adempiere agli obblighi di comunicazione con le modalità già in uso improrogabilmente all’inizio dell’orario di lavoro del giorno di inizio ovvero di continuazione dell’assenza per malattia, nonché agli obblighi di certificazione secondo le disposizioni contenute nell’art. 55 septies del d.lgs. n.165/2001.