Trattamento economico spettante al dipendente che si assenta per malattia è pari a:
- 100% della retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di malattia: pari o superiori a 15 giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il periodo di convalescenza post ricovero, ricovero domiciliare, va certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente, in questi casi al dipendente spetta per intero l’indennità di amministrazione.
- 90% della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza: per cui dopo i primi nove mesi pagati interamente, per i successivi 3 mesi che vanno a completare 1 anno di assenza per malattia, l’indennità scende al 90%.
- 50% della retribuzione per ulteriori 6 mesi: del periodo di conservazione del posto di lavoro 18 mesi previsto nel comma 1, per i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
Le patologie gravi che richiedano terapie salvavita come l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione.
tratto da:
http://www.guidafisco.it/orari-visite-fiscali-malattia-771