Il lavoratore è tenuto a produrre copia dell’attestato di malattia al proprio datore di lavoro?

Il lavoratore è tenuto a produrre copia dell’attestato di malattia al proprio datore di lavoro o questi è obbligato a visualizzare l’attestato direttamente tramite i servizi dell’Inps?

 

Con il certificato telematico e soprattutto con lo sviluppo dei servizi messi a disposizione dall’Inps – si vedano le circolari n. 60/2010, n. 119/2010 – il datore di lavoro può prendere direttamente visione degli attestati di malattia dei propri dipendenti. La circolare n. 4/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento della Funzione pubblica, infatti, introduce l’obbligo per tutti i datori di lavoro (pubblici o privati) di utilizzare i citati servizi dell’Inps, esonerando in tal modo il lavoratore dall’onere di inviare copia dell’attestato di malattia all’Azienda.

 

Resta comunque fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e il corretto indirizzo per la reperibilità.

 

Inoltre. il lavoratore del settore privato è obbligato a fornire, se il datore di lavoro lo richiede, il numero di protocollo identificativo del certificato/attestato di malattia comunicatogli obbligatoriamente dal medico.

 

Solo nei casi in cui la trasmissione telematica del certificato non sarà possibile e verrà redatto dal medico curante il certificato in modalità cartacea, o qualora il datore – per sue motivate esigenze anche temporanee – ne faccia richiesta, il lavoratore dovrà obbligatoriamente trasmettere l’attestato alla propria azienda e, se assicurato Inps, il certificato all’Istituto previdenziale, entro 2 giorni dalla data di rilascio.

 

http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=0%3b5673%3b8135%3b8139%3b&lastMenu=8139&iMenu=1&itemDir=8308

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