Certificazione assenza per malattia – liberi professionisti

In riferimento anche ad alcune interpretazioni date sulla materia oggetto del presente articolo, la FNOMCeO ha ritenuto opportuno chiarire alcuni aspetti delle problematiche relative ai certificati rilasciati dai medici liberi professionisti ai fini dell’assenza per malattia:
In merito alla potestà certificativa si ricorda che, a specifica richiesta, ogni medico è deontologicamente tenuto a rilasciare certificazione attestante una condizione patologica e, sempre a richiesta, ad attestare l’inabilità lavorativa secondo normativa vigente (il certificato da consegnare al datore di lavoro, cartaceo o telematico, non deve prevedere la diagnosi, mentre deve prevederla la copia rilasciata al paziente e da inviare all’INPS).
Per quanto riguarda, in particolare, il tema della trasmissione telematica dei certificati di malattia occorre rilevare che la circolare n. 2 del 28 settembre 2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta ha chiarito che il nuovo regime di trasmissione telematica riguarda anche i medici liberi professionisti.
Nessuna esclusione è, quindi, formalmente prevista, non esistendo, però, per i medici liberi professionisti alcuna specifica sanzione per il mancato utilizzo della modalità telematica, come espressamente previsto dalla già citata circolare n. 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.
Occorre, quindi, chiarire che le numerose richieste delle credenziali di accesso per l’invio telematico che provengono dai sostituti dei medici di Medicina Generale che non svolgono anche attività convenzionata e dagli altri liberi professionisti possono essere accolte dagli Ordini cui lo stesso Ministero si è rivolto per la distribuzione delle credenziali stesse, costituendo quindi un servizio agli iscritti e non un obbligo.
E’ ovvio che le certificazioni di malattia rilasciate dai liberi professionisti devono tener conto, in ragione di quanto previsto dall’art. 25 della legge 183/2010…

Leggi l’articolo:

http://www.omceovv.it/news/?p=1378

 

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