Con sentenza n. 15372 del 20 luglio 2007, la Cassazione ha affermato che il certificato redatto da un medico convenzionato con l’INPS per il controllo della malattia del lavoratore ex art. 5 L. 300/70, è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o esser avvenuti in sua presenza.
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Va bene. Ma quando si arriva davanti al domicilio indicato e sulla pulsantiera non è indicato il cognome del paziente quid agendum ? Su queste cose non c’è interpretazione univoca.
La Circolare Inps 199 del 2001, allegato 4, art.6 ( Adempimenti preliminari) fornisce linee guida:
” Nella ricerca del nominativo e dell’indirizzo del lavoratore forniti dall’Istituto il medico deve usare la normale diligenza ( consultando ad es. le cassette della posta, l’elenco telefonico-telefonando, se possibile, al numero ivi indicato o riportato sul referto-la polizia municipale, ecc.), annotando, in caso di mancato reperimento, gli elementi indicativi della ricerca effettuata. Nel caso di ricerca dell’indirizzo con esito positivo deve riportare quello nuovo sul referto e procedere, ove sia possibile, all’effettuazione della visita “.
Questo modus operandi forse va aggiornato con l’introduzione del verbale telematico in quanto non è possibile modificare l’eventuale indirizzo diverso, inoltre l’eventuale n.telefonico è visionabile solo ad apertura del verbale.
Ringrazio il collega. La casistica è varia. Succede per esempio di non trovare il cognome sulla pulsantiera e di trovare scritto sulla buca delle lettere di lasciare la posta del signor Tizio nella buca del signor Caio. Siamo in Italia.