Associazione Nazionale Medici di Medicina Fiscale

Visita fiscale, diritti e doveri. Come non cadere in trappola



La visita fiscale è l’accertamento previsto dall’art. 5 dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70): 
“sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull’idoneità e sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente… Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblici”.

In altri termini, mediante tale strumento, il Legislatore consente al datore di lavoro di svolgere indagini sullo stato di malattia del dipendente.

Per i dipendenti pubblici la visita fiscale è obbligatoria (anche per un solo giorno di malattia) e viene richiesta dall’ente di appartenenza del dipendente ai medici dell’ Azienda Sanitaria.

Il lavoratore è tenuto a essere reperibile nelle fasce orarie stabilite dalla Legge nel luogo segnalato al datore di lavoro per tutto il periodo di malattia assegnato dal medico di base nel certificato.

La visita può essere effettuata in un qualunque giorno della settimana (anche festivo).

Se il lavoratore e/o il medico di base, ritengono che la malattia sia terminata e che si possa riprendere l’attività lavorativa, il medico deve rilasciare un nuovo certificato, che annulla quello precedente di malattia (a partire dalla data di emissione), da inviare all’INPS, e da presentare al datore di lavoro al rientro.

Il medico fiscale ha comunque la facoltà di ridurre o confermare la prognosi del medico di base.

In qualunque caso, dopo la visita a domicilio o in ambulatorio, verrà inviato il referto medico al datore di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore non sia presente al domicilio al momento della visita, il medico fiscale lascia, al recapito dell’interessato, un invito a presentarsi per una visita ambulatoriale.

Infatti, rammentiamo come l’eventuale assenza ingiustificata nel domicilio indicato durante l’orario di reperibilità, può essere superata dal lavoratore (sul quale, peraltro, grava l’onere della prova), solo in presenza di quelle condizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale: cause di forza maggiore, acquisto di farmaci, visite specialistiche o terapie legate alla malattia in corso (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 26 gennaio 1988 che prevede la possibilità del lavoratore di addurre un motivo serio ed apprezzabile della sua irreperibilità alla visita fiscale).

Se invece il lavoratore non si presenta il giorno successivo, scatta di nuovo un’assenza ingiustificata.

Osserviamo, che il lavoratore può rifiutare l’ingresso ai medici che si presentano fuori dell’orario di reperibilità. Tale rifiuto non potrà costituire per il datore un titolo per valutare un’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l’INPS al fine di non pagare al lavoratore l’indennità di malattia: in altri termini, tale situazione viene parificata all’ipotesi di assenza di visite fiscali.

Passando ai profili deontologici della questione, osserviamo come il Codice di Deontologia Medica dedichi alla “visita fiscale”, una specifica disposizione (art. 63) che testualmente recita:

Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico:

– deve far conoscere al soggetto sottoposto all’accertamento la propria qualifica e la propria funzione;

– non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia. In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al medico curante. “

Tale norma, che traccia le linee comportamentali che il medico fiscale deve seguire nella specificità del proprio incarico, non esclude – e non può escludere – la valutazione della condotta del sanitario in relazione alle altre disposizioni codicistiche.

Infatti, il codice deontologico, è un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione, vincolanti per gli iscritti all’ordine che a quelle norme devono quindi adeguare la loro condotta professionale.

Esemplifichiamo il discorso.

Pensiamo ad un medico che pur attendendosi alle prescrizione dettate dall’art. 63 (non rendendo palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia) tenga un comportamento, in sede di visita, in spregio al decoro professionale.

In un’ipotesi di tal genere, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri territorialmente competente, avrà il dovere di intervenire ed eventualmente sanzionare il sanitario, a a prescindere dal suo adempimento alle prescrizioni previste dall’art. 63.

D’altro canto, sfogliando il Codice di Deontologia Medica, notiamo come molteplici siano le norme cui il “medico fiscale” debba prestare attenzione: ad esempio, l‘art. 18 (competenza professionale) che prevede che “ll medico deve garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie”; o ancora l’art. 22 (certificazione) che, al secondo comma, stabilisce che Il medico, nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato”.

Dunque, i principi – guida stabiliti dalle due norme si rivelano fondamentali anche per il medico che esegua una “semplice” visita fiscale.

Infatti, il sanitario deve attestare solo quello che abbia direttamente, personalmente ed oggettivamente constatato, non potendo legittimare l’inidoneità al lavoro sulla base di una certificazione rilasciata tempo prima dal medico curante (come invece talvolta accade).

Il sanitario, altresì, “deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie”, segnalando se l’eventuale incapacità lavorativa “accertata” dipenda o meno da infortunio sul lavoro; se la malattia sia o meno compatibile con le funzioni delle ferie (compilazione obbligatoria).

In conclusione, non possiamo che ribadire come la visita fiscale, anche sotto il profilo deontologico, debba essere monitorata con particolare attenzione: l’indagine accertativa del sanitario si rivelerà determinate sia per il datore di lavoro, sia per il lavoratore, sia, ed eventualmente, per l’istituto Previdenziale.

Conseguentemente, la visita fiscale non può e non deve limitarsi ad un mero controllo della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio: proprio perché funge (o dovrebbe fungere) come spada di Damocle per tutti coloro che si ritengono i “furbetti del quartierino”, dovrà essere espletata con massimo rigore ed assoluta professionalità.

Avv. Fabrizio Vincenzi

Mercoledì 17 Agosto 2011

http://www.rsvn.it/visita-fiscale-diritti-e-doveri.lits13c634.htm#.U0_JYYpVLR4.email

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Questo articolo ha 41 commenti.

  1. a me non risultava che tra le cause giustificative dell’assenza domiciliare ci fosse anche l’acquisto di farmaci! Sai quanta gente, nel frattempo rientrata al domicilio, e non proprio in fin di vita mi ha detto che era appena andata in farmacia!

    1. magari intende farmaci salvavita. Sotto questo punto di vista potrebbe rientrarci

      1. L’orario di apertura delle farmacie è molto più lungo di quello di obbligo di reperibilità a domicilio da parte del lavoratore, quindi il lavoratore è tenuto a recarsi in farmacia al di fuori delle fasce orarie previste da Inps o ASL. Nella mia sede non viene scusato.

  2. La giustificazione della farmacia è una delle più comuni…
    Un paziente si sarebbe recato in farmacia, a detta della madre, pochi minuti prima (operato al ginocchio…).
    Io constato e redigo il verbale di assenza.
    Mi reco per miei motivi in farmacia (il paese è piccolo e ha un’unica farmacia) ed il paziente in questione non si era visto nè in giornata nè nei giorni addietro….

  3. Effettivamente appare strano. Le farmacie, considerando anche quelle di turno, sono aperte 24 ore su 24. Che il paziente abbia la necessità di approvvigionarsi di un farmaco proprio in quelle 4 ore di reperibilità, appare inverosimile. Ci potrà essere un caso su mille, ma certamente non spetta ai medici fiscali valutare ed eventualmente giustificare.

  4. Non mi risulta che il recarsi in farmacia sia giustifazione all’assenza a VMC,tranne se si tratta di emergenza come per i farmaci salvavita

  5. Salve sono un dipendente statale,qualche mese fa mi sono infortunato sul lavoro.L’ospedale mi ha dato 5 giorni di prognosi poi il mio medico di famiglia altri 4.Sono tornato al lavoro e dopo qualche mese ho mandato un certificato medico sulla riacutizzazione della patologia in seguito all’infortunio.
    Domando..su un certificato medico di ricaduta su un precedente infortunio..c’è la visita fiscale ?

    1. Con le informazioni generiche fornite di ( non conosciamo il tipo di infortunio e cosa si intenda per riacutizzazione) la risposta ,necessariamente generica, è “sì”, è soggetto a visita di controllo: non fosse altro che il datore di lavoro non può conoscere la diagnosi dell’attuale periodo di malattia e quindi potrebbe richiedere il controllo.
      Cordiali saluti.

  6. Salve,sono dipendente pubblico.ho subito una frattura al malleolo esterno,sono a casa in malattia da due mesi.finalmente la dottoressa mi ha dato il via alla riabilitazione,che sarà tutte le mattine alle 10 e mi ha prescritto nuoto con pinna due volte a settimana. Visto che ho paura dell’acqua alta vorrei andare due giorni a sett. in albergo con piscina termale,va bene? La pratica in piscina me l’ha prescritta lo specialista,mettersi la residenza in quei due GG a settimana nella hotel..

  7. Gentile lettrice, può trovare informazioni in “Cambiare indirizzo durante la malattia “,pubblicato in questo Sito a cui può accedere direttamente con Google aggiungendo al titolo Associazione Nazionale Medici Medicina Fiscale.

  8. Sempre la solita storia in Italia si cerca sempre di fare i furbetti.

  9. salve, cortesemente una info, io dovro’ operarmi di ernia ombelicale e quindi saro’ in malattia, ma prevedo anche che in questo periodo di malattia dovro’ fare una biopsia prostatica (perchè nel frattempo l’urologo mi ha consigliato di farla ), vorrei sapere se posso allontanarmi dal mio domicilio per qusta evenienza e che prassi devo seguire (cioè se devo comunicare qualcosa ll’INPS e/o datore di lavoro)
    Tenete presente che devo recarmi fuori provincia per fare la biopsia.
    Grazie e buon lavoro

    1. Se è dipendente privato si faccia rilasciare attestazione con data e ora in cui effettua la prestazione, nel privato non c’è obbligo di comunicazione preventiva se non in alcuni contratti come poste italiane spa. La suddetta attestazione dovrà essere prodotta entro 10gg dell’eventuale assenza a visita domiciliare, se non viene effettuato alcun controllo, quindi non risulta assente, non deve far nulla.
      Nel pubblico è prevista la comunicazione preventiva al datore di lavoro e la esibizione successiva della attestazione di cui sopra.

      1. Grazie per la risposta Riccardo, solo un dubbio, sei sicuro che i lavoratori privati non sono tenuti a comunicare niente..?? Mi sembra un po’ strano……….insomma vorrei essere sicuro per non incappare in problemi con l’INPS e Azienda…!!
        Scusa, ma devo chiederti un altra cosa, come sai sono state cambiate le fasce orarie di reperibilità (da questo settembre) potresti delucidarmi meglio, io so che le mie fasce orarie sono 10/12 e 17/19, sai se sono rimaste invariate o sono cambiate…??

        Grazie mille in anticipo e buon lavoro.
        Antonio

        1. Gli orari delle fasce per il privato ad oggi non sono cambiate.
          Sul resto certamente risponderà il collega Riccardo

          1. ciao mdeicifiscali, grazie per la risposta, in relazione alla reperibilità/allontanamento, ho letto il mio ocntratto ed è scritto chiaramente che sono obbligato ad avvisare il datore di lavoro, ma il problema non è tanto l’avvisare il datore…., il problema è se posso andare a fare la biopsia oppure potrei avere problemi…..ci sono dei casi (fonte INPS) che è previsto l’allontanamento, ma sembra non parlare di ” indagini”, ma solo di patologie accertate…… io penso che se vado avro’ problemi con l’INPS….!!

          2. la consigliamo di far apporre doppia diagnosi, della quali la seconda in fase di accertamento

  10. “…qualora il dipendente debba allontanarsi dal proprio domicilio per giustificati e documentati motivi deve darne preventiva comunicazione alla pubblica amministrazione di appartenenza alla quale è tenuto a fornire la relativa documentazione giustificativa.

    Anche eventuali cambi del domicilio di reperibilità indicato nel certificato telematico di malattia devono essere preventivamente comunicati al proprio datore di lavoro pubblico…”
    (dal sito INPS)

    https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemDir=51201

  11. ciao medicifiscali, come faccio a far metttere un altra diagnosi su un certificato telematico che è stato giò mandato all’INPS (per ernia …)) e poi , credo che il medico non puo’ scrivere ” neoplasia” o altro….per un accertemento/indagine per un problema che nel 80% dei casi (speriamo) risulta benigno….!!

    1. se è già stato inviato non si può più fare. Il curante potrebbe scrivere per es. “neoformazione in fase di accertamento o di n.d.d.”. Saprà bene cosa scrivere

    2. Non è necessario mettere due diagnosi, quella indicata, e a cui è correlata la prognosi, deve determinare inabilità temporanea assoluta al lavoro. Se uno deve effettuare accertamenti per altri motivi non può certo aspettare di essere guarito, la assenza a visita domiciliare è giustificabile quando è dovuta a motivi non rinviabile e documentati, anche se non correlati con la diagnosi di malattia

      1. Il punto cruciale è la valutazione della “indifferibilità” di tale esame.
        Se il motivo per cui dovrà eseguire tale esame al di fuori della sua provincia dipende dal fatto che la sua A.S.L. non ha ritenuto necessario assegnarle un appuntamento in tempi più rapidi, ciò potrebbe essere interpretato dall’INPS come una “non indifferibilità” di tale esame.
        In ogni caso il tempo per cui sarebbe giustificato sarebbe quello strettamente necessario per recarsi a fare l’esame, fare l’esame (seguito da un breve periodo di osservazione), e rientrare al suo domicilio di malattia, salvo complicazioni.

        1. Non credo che i medici dell’inps possano sindacare sulla differibilita’ di una prestazione (intendendo una altra data), nè la asl ( non penso che la biopsia prostatica abbia un rao urgente o breve) verosimilmente cambi provincia perché l’esame ha una lista di attesa più breve o perché ti fidi della struttura o professionista a cui ti rivolgi ( il sistema sanitario è ancora nazionale). La valutazione se rinviabile è legata al fattore orario, cioè se poteva essere effettuata in orario diverso dalle fasce di reperibilità.

          1. La differibilità può essere legata anche al giorno se tale esame, eseguito in un giorno diverso (anche quello immediatamente successivo) da quello inizialmente previsto, permetterebbe il rispetto delle fasce orarie di reperibilità oppure se possa essere eseguito quando il lavoratore non è più in malattia, senza pregiudicare la salute del lavoratore.

  12. L’assenza dal domicilio è giustificabile quando supportata da un certificato emesso al termine dell’accertamento/indagine da parte del sanitario che lo/la esegue (e che ovviamente ci auguriamo tutti abbia un esito negativo per la patologia sospettata e positivo per Lei). In questo documento, che il sanitario non può omettere di rilasciare se richiesto dal paziente, devono essere esplicitamente indicati il luogo e l’orario di inizio e fine seduta. L’esame può non essere strettamente inerente alla patologia inizialmente diagnosticata (patologie subentranti o indagate successivamente).
    Ad onor del vero nella letteratura medico-legale e giuridica in merito è difficile trovare l’esatto riferimento allo specifico problema (le caratteristiche dell’accertamento che giustificano l’assenza). Se proprio desideriamo cercare di fare “l’identikit del certificato inoppugnabile” esso dovrebbe essere emesso da struttura pubblica (qualche fonte ritiene la struttura privata sia più disponibile a concedere appuntamenti in orari fuori delle fasce di reperibilità), deve avere carattere o di urgenza, indifferibilità o comprovata necessità su richiesta di medico convenzionato con SSN che va allegata alla giustificazione dell’avvenuta indagine e visita riportante tutti i dati.

  13. sono una lavoratrice che è rimasta sempre in casa durante la fascia oraria con un medico che ha sbagliato campanello e adesso ho problemi gravissimi al lavoro. . lui sbaglia campanello e io ho l’impossibilità di dimostrare il suo errore. È una vera tragedia

  14. oltretutto il direttore del mio ente non ritiene valida la visita inps in ambulatorio, con tutta la documentazione di specialisti, ma è posaibile? mi verranno tolti 10 gg più metà del prossimo periodo di malattia e non esclude un procedimento diaciplinare. ed io, ripeto, ero a casa mia.. c’è una via d’uscita?

    1. Dispiace per quanto è accaduto, ma noi non possiamo risolvere casi ed indagare.
      Possiamo indicare norme a cui attenersi e che anche i colleghi, non solo i lavoratori, devono rispettare

  15. Salve, pongo il mio quesito, ho un’invalidità riconosciuta superiore al 67% e relativa 104, il medico mi ha prescritto due giorni di malattia con patologia “connessa o sottesa allo stato di invalidità riconosciuta”.Ho ricevuto comunque il controllo fiscale pur non essendo previsto in questi casi. Ero presente, ma ho rifiutato la visita…. In questi casi come bisogna comportarsi? Ci sono gli estremi per contestare da parte mia la visita? Il datore di lavoro può comunque mandare la visita fiscale? Anticipatamente ringrazio.

  16. Dalla Circolare INPS n. 95 del 07/06/2016:

    “I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere, ai fini dell’attuazione della normativa in argomento, gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”.
    Pur ribadendo l’impossibilità per i datori di lavoro di utilizzare nelle ipotesi sopracitate il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare, resta ferma la possibilità per gli stessi di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.”

    “L’Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell’ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Inps di effettuare comunque controlli,sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.
    Tale principio risulta essere in linea con il generale sistema dei controlli da parte della pubblica amministrazione al fine di garantire, pur nel pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori, la corretta gestione della spesa pubblica, secondo i precetti di cui all’articolo 97 della Costituzionee le correlate pronunce della giurisprudenza di rango costituzionale.

    1. Quindi se non ho inteso male,la visita fiscale è contestabile da parte mia all’azienda, pur avendo l’ aziendanda facoltà di poter richiedere all’Inps accertamenti sullo stato di invalidità e malattia correlata, ma con i canali preposti, non tramite visita fiscale, è corretto?

      1. le consigliamo di chiedere spiegazioni presso la sede INPS di competenza​

  17. l’azienda mi contesta la mancata presenza a casa del il giorno 29/03/2019 alle ore 11,15 avendo ricevuto comunicazione del medico fiscale della mia assenza da casa,il problema che io ero presente e che non ho ricevuto nessun biglietto o comunicazione da parte del medico.
    come è possibile? essendo in assoluta buonafede, come posso ribattere a tale giudizio?
    l’unica mia perplessità è dovuta ad omonimia citofonica ( di mia figlia che abita 2 piani sotto di me)
    ma rimane comunque il fatto che si doveva lasciare uno scritto del avvenuto passaggio, o mi sbaglio?

    1. Gentile signor Daniele, il lavoratore che si assenta dal lavoro per malattia deve ottemperare a diversi obblighi, tra i quali controllare che il proprio nominativo sia correttamente presente nella pulsantiera del citofono. Lei può domandare alla sede Inps di appartenenza copia del verbale del medico fiscale e far presente che nel citofono ci sono due persone con lo stesso cognome. Per evitare che possa ripetersi un evento simile in futuro, le suggerisco di scrivere nel citofono il suo nome e cognome o, qualora non fosse possibile, di fare inserire dal suo medico nell’apposito spazio per la reperibilità il cognome di suoi eventuali conviventi, purché presenti nel citofono.
      In caso di assenza del paziente durante le fasce orarie di reperibilità, il medico deposita nella cassetta postale la notifica dell’assenza stessa, con invito a visita medica di controllo ambulatoriale. Ovviamente, perché questo avvenga, il nominativo del paziente deve essere riportato sia sul citofono che sulla cassetta postale (se ci sono soltanto due cognomi senza il nome, non si può tentare la sorte introducendo i documenti in una delle due cassette, poiché si tratta di dati sensibili) ed il medico deve avere facile accesso alle cassette postali.

    2. Senza entrare nel caso specifico di esistenza di omonimia citofonica che lei può utilizzare come giustificazione, il medico fiscale, se non ha libero accesso alle cassette postali, è impossibilitato a lasciare avviso in caso di non risposta al citofono. Pertanto le arriverà per posta una comunicazione in merito alla assenza al suo domicilio.

    3. Non sbaglia, purchè le cassette postali siano accessibili , il medico non può lasciare l’avviso incustodito o esposto al pubblico e alle intemperie. Piuttosto, in questa circostanza sembrerebbe rilevante l’omonimia che ha dichiarato. Anche i medici fiscali possono sbagliare , se si è trattato di una distrazione , il medico può fare una relazione scritta a suo beneficio da presentare in azienda. Personalmente , se avessi la certezza, dopo i dovuti accertamenti, di un errore accidentale, vorrei mi fosse chiesta ed anzi la proporrei, perchè la buona fede e una buona condotta, di entrambe le parti, evitano contenziosi inutili.

  18. Salve!è venuto il medico fiscale,ero in casa ha fatto il suo controllo,compilato tutto sul tablet, ho firmato ma a me non ha lasciato nulla di cartaceo.
    Di solito non lasciano una copia documentazione visita?
    Grazie

    1. Le disposizioni operative Inps prevedono la compilazione di un verbale cartaceo sintetico, mod. SR175, con firma del lavoratore e del medico, di cui una copia va consegnata al lavoratore.

  19. Salve, a marzo ero in casa in malattia a letto per problemi di ernia. Due settimane fa mi arriva la notifica dell’INPS della decurtazione sullo stipendio per assenza ingiustificata. Premetto che non mi è stato lasciato nessun avviso del passaggio del medico fiscale e non ho mai ricevuto raccomandata da parte dell’INPS che notificasse l’assenza per recarmi a vista fiscale.

    1. Il modus operandi del medico fiscale prevede la notifica di assenza e l’eventuale invito a visita ambulatoriale presso la sede Inps di competenza, se l’abitazione del lavoratore è individuata senza dubbio ed è liberamente accessibile la cassetta postale. Per quanto concerne la successiva procedura è competenza della sede Inps, pertanto per conoscere quanto è accaduto, Lei ha il diritto di accesso agli atti secondo la normativa vigente.
      Distinti saluti

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