a cura di Tiziana Gremoli
D.M. del 15/07/1986 al cap. 1:
“per l’iscrizione nelle liste di cui al primo comma sono fatte salve le incompatibilità eventualmente derivanti dagli ordinamenti che disciplinano il rapporto di lavoro dei medici interessati o dai rapporti convenzionali stipulati con le unità sanitarie locali”
I medici interessati erano “medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e liberi professionisti”
Circ. n. 222 del 21/11/1986:
“l’art. 1 comma 3 si richiama, ai fini della iscrizione nelle liste, alle incompatibilità derivanti dagli ordinamenti che disciplinano i rapporti di lavoro dei medici interessati e dai rapporti convenzionali con le USL.
Mentre per ciò che concerne gli ordinamenti degli Enti le eventuali incompatibilità rispetto ad altre attività mediche possono diversamente configurarsi al loro interno, la legge n. 833/78 all’art. 48, riferito al personale con rapporto convenzionale con le USL (medici di medicina generale e medici specialisti pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali, medici specialisti convenzionati esterni, medici addetti ai servizi di guardia medica ed alla attività di medicina dei servizi), si richiama esplicitamente per la disciplina delle incompatibilità ai contenuti degli accordi collettivi nazionali”
Circ. n. 2747 O del 09/05/1987 parte III punto 1:
“può chiedere l’iscrizione nelle liste il medico che svolge attività di guardia medica a titolo di sostituzione nonché il sanitario che esercita funzioni fiscali per conto delle ASL. E’ incompatibile invece la posizione del medico associato con i medici di medicina generale o con gli specialisti pediatri di libera scelta. L’incompatibilità derivante dalla convenzione con le strutture del SSN si intende estesa a tutto il territorio della Provincia”
Circ. n. 197 del 11/08/1993:
“Con circ. n. 222 del 21/11/1986 è stata stabilita, ai fini della formazione dell’elenco-graduatoria delle liste speciali, l’iscrizione prioritaria dei medici che non abbiano alcun rapporto di lavoro convenzionato con il SSN rispetto a quella dei medici a rapporto di lavoro dipendente.
Con tanto si era inteso escludere dalle liste, tra l’altro, i sanitari che intrattenessero con le USL un rapporto di guardia medica, tranne quello di eventuale sostituzione, come successivamente precisato con circ. n. 2747 O del 9.5.87.
Istanze e quesiti successivamente pervenuti hanno indotto la presente a riesaminare la materia relativamente all’ipotesi di incarico di guardia medica in ambiti territoriali diversi da quello di svolgimento dell’attività di controllo.
Il decreto interministeriale del 15.7.86 … precisa, in tema di iscrivibilità nelle stesse liste (art. 1), che “sono fatte salve le incompatibilità eventualmente derivanti … dai rapporti convenzionali stipulati con le USL. La regolamentazione convenzionale con le USL in materia di guardia medica è oggetto del DPR n. 41 del 25.1.91, che, al secondo comma dell’art. 3, limita l’incompatibilità di cui trattasi all’ambito territoriale in cui le due attività risultano coincidenti.
Si dispone pertanto che, in attesa della eventuale revisione degli attuali criteri di inserimento nelle liste dei medici, possono essere mantenuti nelle stesse i sanitari che abbiano assunto la titolarità del servizio di guardia medica presso presidi USL non coincidenti con l’ambito territoriale della Sede, riammettendo, ovviamente, quanti ne erano stati esclusi per tale motivo.”
D.M. 18/04/1996 art. 6:
“…. Non sarà conferibile l’incarico al medico che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
b) svolga attività medico-generica o pediatrica, anche di sostituzione, in quanto medico di libera scelta iscritto negli elenchi di medicina generale o degli specialisti pediatri. Lo svolgimento di attività di sostituzione, da parte del medico non iscritto negli elenchi, determina l’incompatibilità per il periodo di durata della sostituzione stessa che, comunque, non potrà superare i sessanta giorni l’anno;
c) svolga attività di guardia medica e di medicina dei servizi , compresa quella di sostituzione. Lo svolgimento di attività di sostituzione determina l’incompatibilità per il periodo di durata della sostituzione stessa che comunque non potrà superare i sessanta giorni nell’anno;
d) svolga attività specialistica, anche di sostituzione, presso le USL o presso strutture o studi privati, in regime di convenzione con l’Istituto o con le USL. Lo svolgimento di attività di sostituzione, da parte dello specialista non titolare dell’incarico, determina l’incompatibilità per il periodo della durata della sostituzione stessa che comunque non potrà superare i sessanta giorni l’anno;
e) non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo in tutte le fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore;
f) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge o contratto di lavoro.”
Circ. n. n. 159 del 01/08/1996:
“L’inesistenza delle incompatibilità deve sussistere, non al momento della formulazione della domanda di inclusione nelle liste speciali, ma a quello dell’accettazione dell’incarico da parte del medico (segue elenco delle incompatibilità di cui sopra).
Relativamente all’incompatibilità di cui al punto e), si sottolinea, per quanto ovvia, la necessità di una programmazione delle visite in modo da alternare equamente i medici sulle due fasce di reperibilità previste dall’art. 4 del D.M. 15.7.1986, evitando situazioni di sostanziale dispensa dall’obbligo di disponibilità in entrambe le fasce di reperibilità.”
Circ. n. 252 del 13/12/1996:
“Il medico al momento dell’accettazione dell’incarico (restituzione entro 15 giorni della copia della relativa lettera alla Sede, unitamente alla dichiarazione attestante l’insussistenza di incompatibilità), dovrà avere già risolto il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione presso Enti o altri datori di lavoro. Ciò in quanto il collocamento in “aspettativa” ( o simile istituto ), come pure le assenze dal servizio, configurano giuridicamente una permanenza del rapporto e pertanto non realizzano il presupposto della insussistenza di incompatibilità.
Per quanto si riferisce al concetto di “collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato” (art. 6 lett. a) che costituisce motivo di incompatibilità con la posizione di medico delle liste, si chiarisce che per l’identificazione dell’attività deve, in mancanza di altri riferimenti legislativi, farsi riferimento al D.P.R. 22.12.86, n. 917 (Testo unico delle imposte dirette dei redditi), art. 49. Tale norma prevede che sono da considerare “attività coordinate e continuative” quelle attività non rientranti nell’esercizio dell’arte o professione esercitata. Secondo tale impostazione, pertanto, i medici che esercitano attività di medico in regime di libera professione non rientrano nell’incompatibilità stabilita per le attività coordinate e continuative ….
Naturalmente quanto precede non comporta che automaticamente qualsiasi attività medica esercitata in regime di libera professione sia compatibile con l’iscrizione negli elenchi: occorre infatti verificare l’assenza delle restanti incompatibilità stabilite dal D.M. 18.4.96, con particolare riferimento a quella indicata al punto e) dell’art. 6.
In altri termini vanno verificate in concreto le effettive modalità di svolgimento dell’incarico per accertare se, anche in relazione all’attività,, alla frequenza, all’orario, all’impegno con l’altro soggetto e alla possibilità di assolverlo in altro momento, l’interessato sia comunque in grado di garantire la propria disponibilità all’Istituto in ogni momento, ogni qualvolta cioè, l’Inps stesso ritenga di assegnare i controlli nell’ambito delle due fasce orarie previste”
Circ. n. 34 del 14/02/1997:
“a) incarico di sostituzione di guardia medica e di medicina dei servizi, di medicina generica o pediatrica e di specialista presso strutture in convenzione con l’Istituto o con le USL …. I sanitari di cui trattasi, indipendentemente dalla durata dell’incarico di sostituzione (quindi anche se superiore a 60 giorni) le possono essere mantenuti nelle liste per la durata massima di 60 giorni nell’anno solare. Per il periodo di cui trattasi dovrà essere dichiarata la sospensione dall’incarico di medico delle liste per temporanea incompatibilità, trascorso il quale, se perdura l’incarico di sostituzione, dovranno essere esclusi dalle lise stesse. Si ricorda l’obbligo (art. 6 comma 3) da parte dei medici di comunicare i casi di incompatibilità, anche se solo temporanea.
Quanto precede potrà comportare naturalmente che, per i periodi di sostituzione “a cavallo” di due anni solari, la sostituzione stessa superi di fatto i 60 giorni continuativi, senza essere considerata incompatibile (al limite quindi 120 giorni di seguito – 60 in un anno e 60 in quello successivo-).
Il computo di 60 giorni per le attività di sostituzione indicate in epigrafe decorre, nel caso di sostituzione preesistente all’incarico di medico delle liste, al momento dell’accettazione dell’incarico stesso … e per un massimo di 60 giorni da tale data. Nel caso in cui l’attività di sostituzione suddetta abbia inizio successivamente all’incarico di medico delle liste, il termine di 60 giorni per la conservazione dell’incarico decorre invece dall’inizio della sostituzione.
Qualora la sostituzione sia effettuata in giorni non prestabiliti (trattasi in genere di impegni generici di “disponibilità” alla sostituzione quando se ne presenti la necessità) il medico dovrà naturalmente avvisare, anticipatamente, di volta in volta, la SAP del giorno o del periodo in cui espleta la predetta attività di sostituzione, periodo da verificare poi tramite la USL; ciò ovviamente al fine di porre in grado la sede stessa di assicurare altrimenti il servizio.
Sarà opportuno rammentare all’interessato che il superamento dei suddetti 60 giorni determina l’incompatibilità assoluta, con conseguente cancellazione dalla lista, per cui è opportuno che lo stesso segua attentamente il conteggio dei giorni che mano a mano utilizza.
b) Sospensione dall’incarico per motivi di studio.
Il decreto (comma 8 dell’art. 5) prevede la conservazione dell’incarico per la durata massima di 12 mesi per giustificati e documentati motivi di studio (o derivanti da gravi necessità). …..
Particolari caratteristiche assumono i “corsi di formazione” per l’attività di medicina generale, organizzati dalle Regioni e la cui partecipazione, che risulta compensata a carico dell’Ente pubblico organizzatore, è “incompatibile …. con la titolarità di un rapporto convenzionale”, quale deve essere considerato quello con l’Istituto (D. Lgs. 8.8.91 n. 256).
Per gli stessi ed altri con caratteristiche analoghe l’accettazione e la permanenza della partecipazione al corso in questione costituisce incompatibilità immediata e definitiva (senza attendere cioè i suddetti 12 mesi) considerato che il caso rientra nella previsione di cui alla lettera f) dell’art. 6 (“situazione non compatibile per specifiche norme di legge o contratto di lavoro”).
…….
c) Medici pensionati.
I medici titolari di pensione, da qualsiasi Ente erogata, potranno svolgere l’attività di medico di controllo, non essendo prevista dal decreto alcuna incompatibilità a tale titolo.
Ovviamente gli interessati non si dovranno trovare nelle altre situazioni indicate nel predetto art. 6, con particolare riferimento alla lettera e), che prevede che i medici delle liste dovranno garantire all’Istituto “la propria disponibilità ad eseguire le visite di controllo in tutte le fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore”
Circ. n. 111 del 14/05/1997:
“Si rammenta … che, come prevede il predetto art. 2 del decreto, per i medici di guardia medica e di medicina dei servizi, compresa quella di sostituzione, è fatto divieto di eseguire visite nell’ambito territoriale del relativo servizio ….
5) Rinnovo dichiarazione di incompatibilità.
Si rammenta che l’art. 2 del “disciplinare” per i medici di controllo prevede che i medesimi rinnovino annualmente la dichiarazione di responsabilità …. entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1998.
Qualora ritenuto necessario e opportuno, anche indipendentemente dalle suddette scadenze annuali, potranno naturalmente essere effettuate verifiche, chiedendo, ad esempio, la collaborazione di USL e Ospedali.
…..
8) Medici pensionati: divieto di cumulo.
Com’è noto, le disposizioni vigenti prevedono, a decorrere da determinate date, l’incumulabilità – parziale o totale, in relazione a talune situazioni e/o condizioni – dei trattamenti pensionistici anche con i redditi di lavoro autonomo.
Tanto implica che lo svolgimento di attività di medico delle liste potrebbe comportare la parziale o totale trattenuta del trattamento pensionistico, al cui Ente erogatore ( o alla struttura dell’Inps che eroga il trattamento pensionistico) dovrà pertanto essere segnalata la situazione per gli adempimenti di competenza.
E’ opportuno, quindi, che i medici interessati siano resi edotti, anche con la collaborazione dell’Ordine dei Medici, delle suddette possibili conseguenze dell’accettazione dell’incarico …”
D.M. del 12/10/2000 :
“Art. 5 Incompatibilità:
<< non sarà conferibile l’incarico al medico che:
a) non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo almeno in una delle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni in vigore; la disponibilità di controllo per una sola delle suddette fasce di reperibilità, stabilita dall’Istituto secondo le esigenze di servizio, comporta l’assegnazione delle visite da eseguire entro un massimo di dodici visite di controllo settimanali;
b) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro;
c) svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell’interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell’Inps o di altri enti previdenziali.>>.”
Circ. n 4 del 08/01/2001:
“4 Incompatibilità
Di particolare rilievo è l’identificazione delle situazioni di incompatibilità, che comporta un sostanziale alleggerimento di quelle previste dal comma 1 dell’art. 6 del D.M. 18.4.96, che viene pertanto sostituito dall’art. 5 del presente decreto:
D’ora in poi pertanto non sarà conferibile l’incarico al medico che:
a)non garantisca la propria disponibilità ad eseguire visite di controllo almeno in una delle due fasce di reperibilità … Tale ridotta disponibilità può essere consentita anche ai medici già operanti … In caso di disponibilità del medico per una sola fascia, pertanto, è da prevedere l’assegnazione di due visite giornaliere per sei giorni settimanali, non escludendosi peraltro diversa articolazione in relazione alle esigenze di servizio.
Per effetto di tale disposizione si rende maggiormente necessario evitare che si creino situazioni in cui alla teorica disponibilità piena (che comporta l’attribuzione di un numero maggiore di visite), corrisponda di fatto un utilizzo ricorrente in una sola delle due fasce di reperibilità: in altri termini l’organizzazione del servizio dovrà prevedere per tali medici una alternanza frequente nelle varie fasce in cui devono essere effettuate le visite, che, si ribadisce, vanno svolte nella fascia e nella giornata individuata dalla sede. Peraltro, pur tenendo presente i diversi presupposti delle nuove disposizioni rispetto al precedente sistema (ridotta disponibilità e connessa ridotta attribuzione di visite), non è esclusa la possibilità di una certa programmazione dell’alternanza ( circ. n. 34 del 14.2.97 lett. e), programmazione che dovrebbe essere di volta in volta contenuta in periodi di non più di 8-10 settimane e che può comunque essere modificata a seguito di diverse esigenze di servizio, a cui è subordinata;
b)si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge, regolamentari o di contratto di lavoro.
E’ da precisare , in via generale, che la varietà dei rapporti che possono venire in considerazione e la possibilità che gli stessi siano regolati diversamente a seconda dei soggetti nei confronti dei quali viene prestata l’attività professionale, non consente elencazioni precise dei rapporti compatibili o di quelli incompatibili. Pertanto è evidente che il medico interessato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria alla individuazione delle norme – legislative, regolamentari, contrattuali – che regolano il rapporto.
Peraltro, a titolo meramente esemplificativo e salvo la verifica di cui sopra, si indicano alcune attività che dovrebbero risultare compatibili con l’incarico di medico di controllo
-l’attività di guardia medica – per la quale era prevista l’incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del D.M. 18.4.96 – che, come prevede l’attuale regolamentazione convenzionale con le ASL stesse, risulta compatibile con quella di medico di controllo se svolta presso presidi ASL non coincidenti con l’ambito territoriale della Sede -i rapporti di lavoro di collaborazione con strutture pubbliche o private, che dovrebbero in linea di massima risultare compatibili con l’attività di medico di controllo, sempre che, ovviamente, le norme che regolano i predetti rapporti – in particolare quelli con le strutture pubbliche – non ne prevedano l’incompatibilità.
c)svolga perizie o consulenze medico-legali, per conto e nell’interesse di privati, che comunque abbiano attinenza con le materie di competenza dell’Inps o di altri enti previdenziali.
Pertanto lo svolgimento di perizie su richiesta del tribunale (consulenze tecniche d’ufficio) sempre che non configgano con gli interessi dell’Inps, non essendo “svolte per conto e nell’interesse di privati”, risulta compatibile con l’attività di medico di controllo ….”
Circ. n. 86 del 12/09/2008: al punto 4
“ … al fine del contenimento della spesa pubblica, i Direttori Regionali ed rispettivi Coordinamenti Medico-legali coordineranno nei rispettivi territori le attività necessarie perché presso le rispettive Direzioni provinciali ed in seno alla Commissione Mista si proceda ad una condivisa redistribuzione dei medici di controllo in base alle aree topografiche comprese tra la Sede committente e l’abitazione del medico, tenuto conto comunque di eventuali – e opportunatamente dimostrate – incompatibilità.
E’ opportuno, quindi, ai fini di una ottimale ed economica gestione del servizio, assegnare le visite di controllo prioritariamente ai medici inseriti nella apposita lista che hanno il proprio domicilio ubicato in prossimità dell’indirizzo di reperibilità indicato dal lavoratore, fatte salve le sopracitate situazioni di incompatibilità e/o eventuali carenze di risorse”
Questo articolo ha 9 commenti
Ottimo lavoro di grande utilità. Grazie
un ripasso e un pò di chiarezza senza “facili” interpretazioni “di comodo”!
credo che le incompatibilità non le controlli nessuno altrimenti mi si dovrebbe spiegare come fanno le guardie mediche a risultare presenti il sabato, la domenica e tutti i festivi senza saltare il turno di lavoro oppure i dentisti ad emettere certificati di malattia o tenere lo studio aperto nelle fasce di reperibilità. Poi i 998 sono un capitolo a parte sul quale è meglio stendere un velo pietoso: si fanno le visite quanto vogliono e garantiscono la disponibilità secondo gli impegni in commissione alla faccia di tutte le circolari che obbligano ad effettuare le visite quanto lo richiede l’inps.
Gentile collega, l’unica vera incompatibilita’ sta nel non essere contemporaneamente medico certificatore e controllore della stessa malattia, quindi la C.A. (ex guardia medica) non può essere considerata a priori incompatibile! E poi la normativa sulle incompatibilità parla di esclusione territoriale: ‘… sull’argomento (incompatibilità) si chiarisce comunque che l’incompatibilità è limitata (sottolineato) all’ambito territoriale in cui le due attività risultano coincidenti.. per cui i medici interessati dovranno produrre una dichiarazione Asl che indichi in quale ambito ( più comuni, un solo comune ovvero ambito subcomunale) il medico può esercitare l’attività’. Quando ho iniziato a fare il medico fiscale Inps ho ricevuto e firmato questo contratto!
non mi riferivo al territorio ma al fatto che quando sei in guardia medica tutto il giorno di sabato, domenica e festivi non puoi garantire la disponibilità neanche in una sola fascia, quindi, come ci ha ricordato Tiziana, si è incompatibili. Ti ricordo che non puoi neanche fruire dei permessi per assentarti in quanto è espressamente previsto che non possono essere utilizzati per svolgere altra attività. Anche io ho fatto la guardia medica di sostituzione, ma dopo 2 mesi ho dovuto rinunciare perchè nella mia sede applicano le disposizioni in maniera rigida.
Quando abbiamo firmato nel contratto è espressamente riportato ciò che ha ricordato Tiziana.
la circolare 2747 del 9/5/1987 parte III punto 1 dice esplicitamente che fare la guardia medica come sostituto e’ compatibile con la medicina fiscale. Secondo me ti hanno fregato. E comunque se passa la dicitura dell’ultima commissione affari sociali l’incompatibilita’ e’ tra medico certifcatore e verificatore, come e’ giusto che sia perche’ oggettivamente e’ l’unica cosa corretta. Ad esempio la guardia medica può fornire solo prestazioni NON differibili, quindi se fai un certificato inps o lo fai per il turnista (che lavora come te di notte) o solo per i giorni di sabato e domenica, e in questi giorni l’inps non elabora i certificati; quindi e’ impossibile che tu possa controllare un soggetto a cui hai fatto il certificato medico; a me che tu non abbia il dono dell’ubiquita’.Io invece trovo molto piu’ incompatibile il caso di una mia collega che fa attivita’ libero professionale nella stessa uls in cui lavora e che proprio per il tipo di lavoro , pur non emettendo cerificato di malattia, può fare la visita fiscale al ‘proprio’ paziente da cui si e’ fatta pagare!
guarda Cristina che io stavo dicendo un’altra cosa, mi riferivo alla disponibilità che l’attività di guardia medica, non ti fa garantire sabato, domenica e festivi. Se non puoi garantire la disponibilità anche in una sola fascia, sei incompatibile. Ho fatto esaminare il tutto da un mio legale di fiducia che mi ha confermato quanto ti scrivo.Quello che scrivi te riguarda un altro aspetto. Il fatto è che molte sedi non hanno mai controllato completamente le incompatibilità. La circolare che citi tu è del 1987 mentre le incompatibilità sono riportate nel decreto del 2000. Fortunati quei colleghi che hanno potuto esercitare entrambi gli incarichi così oggi non si ritrovano con un pugno di mosche come me
nella nostra sede siamo tre medici e a noi non e’ mai stata richiesta una sovrapposizione di turni per il fine settimana; si fa una domenica a testa a rotazione e in genere anche il sabato
perchè non hanno mai applicato le disposizioni. La disponibilità deve essere garantita tutti i giorni dell’anno, come previsto dal decreto,dalle circolari e dal contratto di lavoro. Buon per voi che vi hanno consentito di poter svolgere altre attività e acquisire punteggi, cosa che non è stata possibile a me e in qualche altra sede. Bastava che chiedevano alla asl se eri in turno e automaticamente dovevi lasciare l’incarico in quanto non garantivi la disponibilità. Come ho scritto, ho parlato con il mio avvocato che è un amico e rischiavo di essere denunciata per falso continuando a fare la guardia medica. Purtroppo adesso non posso certo recuperare il tempo perso.