Qualora il dipendente assente per malattia sia in grado di riprendere servizio anticipatamente rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato telematico, dovrà rivolgersi al medico che ha certificato la prognosi originaria per il rilascio di un nuovo certificato che consente il rientro anticipato in servizio.
Il medico è l’unico abilitato a modificare il precedente certificato assicurando la trasmissione telematica del dato rettificato. In caso di assoluto impedimento del sanitario che ha formulato la prognosi originaria il dipendente potrà rivolgersi ad un altro medico (Art. 9 Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali, l’accertamento delle assenze per malattia e le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici – Decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017).