Le indicazioni sono espresse nella Circolare INPS numero 183 del 7-8-1998, che ha fornito precisazioni che riepilogano e modificano le precedenti istruzioni contenute nella circolare numero 129 del 6.6.1990 E Numero 182 del 4.8.1997.
1) OMESSA INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO.
SI CONFERMA CHE L’OMESSA INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO SUL CERTIFICATO DI MALATTIA NON COMPORTA DI PER SÈ L’IMMEDIATO DISCONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE; INFATTI, COME PRECISATO CON LA CITATA CIRCOLARE N. 182/1997, L’INADEMPIENZA PUÒ NON ESSERE DETERMINANTE AI FINI DELLA IRREPERIBILITÀ QUANDO L’INDIRIZZO (1) DEL LAVORATORE È RICAVABILE DAI DATI IN POSSESSO DELL’ISTITUTO (BUSTA O ALTRA DOCUMENTAZIONE INVIATA DALL’ASSICURATO), COMPRESI QUELLI REGISTRATI NELLA PROCEDURA DI GESTIONE DEI CERTIFICATI O NELLA PROCEDURA “ARCA”.
DIVERSAMENTE, QUANDO CIOÈ L’INDIRIZZO DI INTERESSE NON È NOTO ALL’ISTITUTO (TALE È DA CONSIDERARE ANCHE L’EVENTUALE CONOSCENZA DI UN INDIRIZZO CHE, IN OCCASIONE DEL CONTROLLO DISPOSTO, SI RILEVA NON PIÙ ATTUALE) L’IRREGOLARITÀ COMPORTERÀ LA NON INDENNIZZABILITÀ -COME È STATO RITENUTO DALLA GIURISPRUDENZA- FINO A QUANDO IL DATO NON VENGA ACQUISITO.
TALVOLTA LA SITUAZIONE DI IRREPERIBILITÀ PUÒ CONSEGUIRE AD UN COMPORTAMENTO NON CORRETTO DEL LAVORATORE NEI SOLI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO A CUI IL LAVORATORE STESSO NON PROVVEDE A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE -COME INVECE SAREBBE PROPRIO OBBLIGO CONTRATTUALE- LA NUOVA DIVERSA RESIDENZA. NELL’IPOTESI, ALL’INPS IL (NUOVO) INDIRIZZO VIENE INVECE NORMALMENTE COMUNICATO ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO: PERÒ SU QUEST’ULTIMO, NELL’ATTUALE FORMULAZIONE, L’INDIRIZZO ABITUALE VIENE TRASCRITTO SUL RETRO, PARTE CHE NON CONSENTE IL RICALCO SULLA COPIA DESTINATA AL DATORE DI LAVORO, CHE, QUINDI, SEMPRE
NELL’IPOTESI FORMULATA, RICHIEDE LA VISITA DI CONTROLLO ALL’INDIRIZZO, DIVERSO, A LUI CONOSCIUTO.
EVENTUALI DIFFORMITÀ RISCONTRATE TRA L’INDIRIZZO INDICATO DAL DATORE DI LAVORO ALL’ATTO DELLA RICHIESTA DELLA VISITA E QUELLO RIPORTATO SULLA COPIA DEL CERTIFICATO INVIATO ALL’INPS, OVVIAMENTE SE GIA PERVENUTA, DOVRANNO ESSERE COMUNQUE SEGNALATE IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO, PER LE CONSEGUENTI SUE DECISIONI IN ORDINE ALLA ESECUZIONE DELLA VISITA.
QUALORA IL DATORE DI LAVORO CONFERMI, PER LA VISITA STESSA, L’INDIRIZZO IN PRECEDENZA INDICATO -CIRCOSTANZA SU CUI DOVRÀ ESSERE ACQUISITA FORMALE ATTESTAZIONE- DOVRÀ ESSERE FATTO PRESENTE CHE L’ISTITUTO NON TERRÀ CONTO, PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA, DELLA EVENTUALE IRREPERIBILITÀ AL CONTROLLO, CHE PERTANTO POTRÀ AVERE, OVE RITENUTO, RIFLESSI SOLO SUL PIANO CONTRATTUALE.
NELL’EVENTUALITÀ CHE LA COPIA DEL CERTIFICATO DI PERTINENZA DELL’INPS, RIPORTANTE UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO INDICATO DAL DATORE DI LAVORO, PERVENGA DOPO L’EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO DA QUESTI RICHIESTO, DOVRÀ ESSERE DISPOSTO UN CONTROLLO D’UFFICIO ALL’INDIRIZZO SEGNALATO ALL’INPS DAL LAVORATORE. IL DIVERSO INDIRIZZO COSÌ RISULTANTE SARÀ COMUNQUE COMUNICATO AL DATORE DI LAVORO, A CURA DELL’ISTITUTO, UNITAMENTE ALL’ESITO DEL CONTROLLO.
2) COMUNICAZIONE DI UN INDIRIZZO INCOMPLETO.
LA SITUAZIONE DI CUI TRATTASI PRESENTA DELLE CONNOTAZIONI SIMILI ALL’IPOTESI DI OMISSIONE, PER CUI ALLA IRREGOLARITÀ POTRÀ ESSERE OVVIATO, PRIMA DELLA PREDISPOSIZIONE DELL’EVENTUALE CONTROLLO, PROCEDENDO ALL’INTEGRAZIONE DELL’INDIRIZZO INDICATO ATTRAVERSO I DATI IN POSSESSO DELL’ISTITUTO.
SE CIÒ NON È CONSENTITO, QUALORA SI RITENGA POSSIBILE IL REPERIMENTO NONOSTANTE LE INDICAZIONI PARZIALI, I CONTROLLI POSSONO ESSERE DISPOSTI UGUALMENTE.
NEL CASO, DOVRÀ ESSERE PARTICOLARMENTE RACCOMANDATO AI MEDICI DI CONTROLLO -COME DEL RESTO È ESPLICITAMENTE PREVISTO NEL RELATIVO “DISCIPLINARE”- DI ADOPERARSI AFFINCHÈ NELL’ESPLETAMENTO DELLE VISITE LORO AFFIDATE NON TRASCURINO DI SVOLGERE TUTTE LE INIZIATIVE (ES. ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI SUL POSTO, CONTROLLI TELEFONICI) IDONEE AL REPERIMENTO DEGLI ASSICURATI.
NELL’EVENTUALITÀ DI RICHIESTE DI VISITE DI CONTROLLO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DOVRANNO ESSERE SEGUITE LE STESSE INDICAZIONI FORNITE PER IL CASO DI OMISSIONE DELL’INDIRIZZO.
SULL’ARGOMENTO VA TENUTO CONTO CHE TALVOLTA L’INDIRIZZO SEGNALATO DAL LAVORATORE, ANCHE SE FORMALMENTE CORRISPONDENTE A QUELLO DI RESIDENZA, SI DIMOSTRA INSUFFICIENTE AI FINI DELLA REPERIBILITÀ PER CONTINGENTI SITUAZIONI LOCALI (ES. CONTRADE DI NOTEVOLE VASTITÀ, FRAZIONI, COMPLESSI CONTRADDISTINTI DA UN UNICO NUMERO CIVICO MA COMPRENDENTI NUMEROSI PALAZZI, SCALE CON TANTISSIME ABITAZIONI, ECC.).
LA CIRCOSTANZA SUDDETTA NON È DI PER SÈ MOTIVO GIUSTIFICATIVO DELL’IRREPERIBILITÀ, DOVENDO, SPECIE IN TALI SITUAZIONI, IL LAVORATORE COOPERARE (COME ANCHE AFFERMATO DALLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA -SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 78/88) PER CONSENTIRE L’INDIVIDUAZIONE DELLA PROPRIA ABITAZIONE ATTRAVERSO ULTERIORI ELEMENTI.
IN VIA ECCEZIONALE, TUTTAVIA, L’IRREPERIBILITÀ POTRÀ ESSERE GIUSTIFICATA QUANDO AGLI ATTI ANAGRAFICI RISULTA LO STESSO INDIRIZZO INDICATO DAL LAVORATORE. IN TALE CASO, COMUNQUE, IL LAVORATORE DOVRÀ ESSERE PERÒ INVITATO CON RACCOMANDATA A FORNIRE, IN OCCASIONE DI EVENTUALI ALTRI PERIODI DI MALATTIA, ULTERIORI NOTIZIE DI DETTAGLIO (ES. CHILOMETRAGGIO, NUMERO PALAZZINA O SCALA, TRAVERSA O ALTRA IDONEA INDICAZIONE, ANCHE CONCORDATA) PER CONSENTIRE IL PROPRIO REPERIMENTO, CON LA PRECISAZIONE CHE, IN MANCANZA, L’ISTITUTO NON POTRÀ CHE ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO PREVISTO DI DINIEGO DELLA PRESTAZIONE.
3) COMUNICAZIONE DI UN INDIRIZZO INESATTO.
LA FATTISPECIE PRESENTA CARATTERISTICHE DIVERSE DA QUELLA DI CUI AL PUNTO 2 IN QUANTO NEL CASO L’INDIRIZZO INDICATO DAL LAVORATORE SEMBRA APPARENTEMENTE CORRETTO E L’IRREGOLARITÀ EMERGE SOLO AL MOMENTO DELLA VISITA.L’IRREGOLARITÀ STESSA NON COMPORTERÀ CONSEGUENZE QUALORA IL MEDICO RIESCA A RINTRACCIARE ALTRIMENTI IL LAVORATORE E A VISITARLO – NELL’AMBITO DELLA GIÀ RICHIAMATA COLLABORAZIONE RICHIESTA ANCHE DAL “DISCIPLINARE”.
DIVERSAMENTE ANDRANNO APPLICATI I PROVVEDIMENTI PREVISTI.
NOTA:
SI RICORDA CHE DI NORMA AI FINI DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA, L’INDIRIZZO DEL LAVORATORE CORRISPONDE -SALVO, OVVIAMENTE, EVENTUALI TEMPORANEI SPOSTAMENTI, CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL’INPS E AL DATORE DI LAVORO- ALLA SUA RESIDENZA, DA NON CONFONDERE CON LA ISCRIZIONE NEI REGISTRI ANAGRAFICI (C.D. “RESIDENZA ANAGRAFICA”). LA RESIDENZA, DA INTENDERE SECONDO LA DEFINIZIONE DELL’ART.43 COD.CIV., È IL LUOGO DI ABITUALE DIMORA; LA VARIAZIONE DI QUESTA COMPORTA PERALTRO PER IL LAVORATORE L’OBBLIGO DI TEMPESTIVA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE AL COMUNE DEL LUOGO IN CUI CI SI È TRASFERITI.
Questo articolo ha 14 commenti.
Alessandra Lazzari
11 Gen 2016Se non trovo un lavoratore per indirizzo sbagliato o incompleto non sono tenuta a girare il mondo intero per trovarlo, sono cavoli suoi, deve controllare che sul certificato che inoltra l’indirizzo sia giusto a priori.Non sono tenuta a assumere iniziative di richiesta sul posto a vicini coinquilini eventuali nè a usare il mio telefono personale per richiedere notizie a chiunque,anagrafe compresa, posso anche non avere il telefonino con me. Se vedo che un indirizzo è incompleto chiamo l’INPS a priori,che però spesso ha solo quello e me lo conferma,specie se è richiesto dal datore di lavoro e neppure telefona l’impiegata alla ditta se non dopo mia sollecitazione. E’ ovvio che faccio in modo di trovare una persona ma non sono tenuta a fare il detective. Nella nostra sede questo ci viene detto.L’omessa dichiarazione di indirizzo comporta sempre che io chiami l’INPS. Se non ne viene nulla non procedo.Io vado esclusivamente dove mi scrivono il resto sono problemi del lavoratore e dell’INPS.
Arturo Teni
11 Gen 2016Come iniziative dei medici di controllo c’e’ scritto : ” assunzioni di informazioni su posto e controlli telefonici ” . Non mi e’ chiaro se questo vuol dire contattare solo la polizia municipale oppure chiedere a vicini o gente del luogo che secondo me andrebbe contro la privacy . Controlli telefonici a chi? Al lavoratore ammalato? Se si tratta di fisso , ok ,ma se si tratta di cellulare viene meno l’obiettivo della vmcd richiesta dai datori di lavoro ( non trovare in casa il lavoratore )
giovanni
13 Gen 2016Se ti fai 50 o 100 km per raggiungere una contrada o una via senza civico alla fine qualche domanda è logico farla e anche di buon senso. Se si ha il nb ancora funzionante(???) consiglio di stilare il verbale di accesso con sim connessa, il nb dovrebbe funzionare come un gps. Ci potrebbero accusare di non esserci mai andati..!!!!
Matteo Murano
13 Gen 2016L’obiettivo delle vmcd non è quello di non trovare in casa il lavoratore ma, bensì, quello di verificare lo stato di malattia del lavoratore.
L’assenza del lavoratore viene sanzionata perchè, di fatto, non ha permesso al medico di sottoporlo a visita medica.
giovanni
11 Gen 2016La rinfrescata andrebbe inviata al committente che in alcuni casi non paga al medico l’accesso.
Gerardo
31 Gen 2018Buongiorno sono un docente di 62 anni di un istituto professionale di Milano, il 9/10 novembre ho fatto 2 giorni di malattia ed ero presente, come è giusto, nella mia abitazione.
Il medico fiscale dell’Inps non è venuto a casa mia e non mi ha lasciato nessun foglio, ma ha comunicato a scuola che io ero “sconosciuto all’indirizzo”.
Eppure sono oltre 20 anni che abito sempre nello stesso posto e altrettanti anni che lavoro sempre nella stessa scuola, e in tanti anni ne ho avute di visite fiscali, (poiché ho una salute molto cagionevole), i medici dell’Asl sono sempre venuti a controllare e non c’è stato mai nessun alterco, adesso con il cambio dei medici dell’Inps, è capitato questo inconveniente.
Come mi devo difendere visto che la preside mi ha fatto una nota di addebito dei 2 giorni?
Ho cercato di parlare con la preside, ma lei non ha nemmeno voluto ricevermi.
Non so come difendermi da questo abuso.
Mi consigliate di consultare un legale?
Se volete posso spedirvi le lettere che mi ha mandato la preside, la prima, quella dell’accusa, e dopo la mia memoria difensiva ho ricevuto il colpo finale della nota di addebito.
Preciso che la mia memoria difensiva l’ho spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e la cartolina è arrivata regolarmente a casa mia.
Ed anche la nota di addebito della preside mi è stata mandata con raccomandata con ricevuta ed entrambi sono arrivate a casa mia, quindi non sono “sconosciuto all’indirizzo”, no?
Grazie.
Cordialmente.
Gerardo Cafarelli
giuliana
1 Feb 2018L’obbligo di ogni lavoratore che usufruisce dell’istituto della malattia è consentire l’effettuazione della visita fiscale al domicilio di reperibilità espresso sul certificato, che a questo scopo deve essere il più dettagliato e completo possibile. Non la tedierò con decreti, circolari e sentenze ma il fatto di essere raggiunto regolarmente dalla posta o visitato precedentemente da altro medico di controllo non significa necessariamente che ci siano o fossero le informazioni sufficienti per accedere alla sua abitazione. Se, senza alcun dubbio, l’indirizzo completo era espresso e concordante sul certificato , il suo cognome indicato sul campanello esterno o su una cassetta postale o almeno accessibile ed identificabile l’uscio interno e poiché, se queste fossero le evidenze, le sue rimostranze a scuola non sono state ascoltate, la invito a chiedere gentilmente alla sede Inps di pertinenza una dichiarazione del medico di controllo rispetto alle motivazioni dell’accesso. Risultare sconosciuto all’indirizzo indicato è applicabile solo a circostanze non equivocabili, fermo restando la scrupolosità del collega per attitudine o dovere.
Antonio
15 Nov 2018Salve, volevo sapere come comportarmi, sul certificato cartaceo che mi ha rilasciato il dottore c è scritto il domicilio, diverso dalla residenza dove essere reperibile, ma l inps ha mandato visita all indirizzo di residenza, quindi risultante assente, ha lasciato nota di recarmi domani all ambulatorio inps per accertare il tutto, come mi comporto! Come mai è successo questo.
medicifiscali
16 Nov 2018Deve scusare il ritardo per la pubblicazione. Immaginiamo che si sia recato presso il centro medico legale per chiarire
Fili
2 Gen 2019Salve…io ho tante riserve sulle visite del medico fiscale….il mio medico ha sbagliato a scrivere l indirizzo o meglio era incompleto e senza lasciare alcun avviso circa 1 mese dopo mi è arrivata una lettera che mi comunicava che il medico fiscale non mi aveva trovato in casa…nonostante io fossi stata 10 gg a letto….vorrei tanto sapere se l indirizzo era incompleto in quale indirizzo si è recato questo fantomatico medico😁.l inps nonostante il ricorso non mi ha fatto sapere nulla a distanza di 2 anni….sicuramente si gioca molto su questo….nn credo assolutamente sul lavoro di questi medici per la cattiva esperienza che ho avuto
Mimmi
21 Gen 2019Ci aiuti a capire meglio: il medico di famiglia ha commesso un errore indicando un indirizzo incompleto ( mancava il numero civico?), Lei non ha controllato richiedendo al momento dell’invio da parte del suo curante ( come le normative consentono) una copia del certificato, il medico fiscale rileva che l’indirizzo è incompleto e quindi non trova la Sua abitazione (e non può quindi lasciare l’avviso) e alla fine della storia la responsabilità di è del medico di controllo?
Viva l’Italia!
Leo
26 Gen 2019Le sue riserve sull’operato di un pubblico ufficiale non sono accettabili. Come già fatto presente nella risposta di Mimmi, se l’indirizzo era incompleto, la responsabilità ricade sul lavoratore che è tenuto a controllare le indicazioni riportate dal medico certificatore. In questo caso il medico di controllo è impossibilitato a lasciare avviso. Per quanto riguarda la mancanza di chiarimenti sul verbale del medico di controllo, è suo diritto chiedere l’Accesso agli atti (Legge 241/90).
Giacomo
7 Dic 2020Ho ricevuto un avviso INPS con oggetto “INESATTA O INSUFFICIENTE INDICAZIONE DEL RECAPITO SULLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA” in quanto in data X il medico incaricato del controllo “ha costatato che il suo DOMICILIO non era reperibile all’indirizzo da Lei riportato sulla certificazione di malattia”.
Il certificato di malattia è stato redatto in ospedale a seguito di un incidente stradale e, nonostante le difficoltà del momento, sono stato attento a fornire al medico l’indirizzo esatto di reperibilità (che è diverso da quello di residenza).
All’indirizzo fornito mi arriva regolarmente la posta, senza contare che è sempre stato raggiungibile da chiunque (es. nessun corriere ha mai avuto problemi a lasciarmi un pacco e a trovare il portone). Come è possibile quindi che il medico non mi abbia trovato? Il numero civico è perfettamente visibile dalla strada, sul portone del palazzo e c’è anche il mio nome sul citofono!
Ovviamente non trovando l’indirizzo il medico non ha lasciato nemmeno un avviso e pertanto sono stato impossibilito a recarmi il giorno successivo alla visita medica di controllo.
Non vi nascondo che sono fortemente preoccupato nell’essere incappato in questa situazione ed ho fatto subito richiesta di accesso agli atti per capire cosa c’è scritto in quel verbale. Una volta avuti tutti i dati non posso fare altro che fare ricorso inviando materiale fotografico della via, del numero civico perfettamente visibile e del nominativo sul citofono.
Mi rivolgo pertanto a voi e faccio affidamento alla vostra esperienza per sapere se il problema, a seguito di un ricorso in autotutela, può essere risolto.
Certo nel riscontro di qualcuno, vi auguro un buon lavoro.
Nadia
21 Ott 2023Buongiorno,
Stessa situazione io. Poi come l’hai risolta?