Associazione Nazionale Medici di Medicina Fiscale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che contiene anche il Polo unico della medicina fiscale

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00088) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2017

Consulta qui:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-07&atto.codiceRedazionale=17G00089&elenco30giorni=false

Per ciò che ci riguarda:

Art. 18

Modifiche all’articolo 55-septies del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165

1. All’articolo 55-septies del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
controlli sulla validita’ delle suddette  certificazioni  restano  in
capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»;
b) al comma 2 la parola «inoltrata» e’ sostituita  dalle  seguenti:
«resa   disponibile»   e   dopo   le   parole    «all’amministrazione
interessata.» e’ inserito il seguente periodo: «L’Istituto  nazionale
della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione  per  lo
svolgimento delle attivita’  di  cui  al  successivo  comma  3  anche
mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi.  I  relativi
certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;
c)  dopo  il  comma  2  e’  inserito  il  seguente:   «2-bis.   Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti  dal  servizio  per
malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via  esclusiva
dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico  dell’Inps  che
provvede nei limiti delle risorse  trasferite  delle  Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale e’
disciplinato da apposite  convenzioni,  stipulate  dall’Inps  con  le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in
campo nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni
e’ adottato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e con  il  Ministro  della  salute,  sentito
l’Inps  per  gli  aspetti  organizzativo-gestionali  e   sentite   la
Federazione nazionale degli  Ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri e le organizzazioni sindacali di  categoria  maggiormente
rappresentative. Le convenzioni garantiscono il  prioritario  ricorso
ai medici iscritti nelle liste di cui all’articolo 4,  comma  10-bis,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  per  tutte  le
funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per
malattia  dei  pubblici  dipendenti,  ivi   comprese   le   attivita’
ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il  predetto  atto  di
indirizzo  stabilisce,  altresi’,  la   durata   delle   convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa  durata,
la disciplina delle incompatibilita’ in relazione  alle  funzioni  di
certificazione delle malattie.»;
d) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «5-bis.  Al  fine  di
armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  sono
stabilite le fasce orarie di  reperibilita’  entro  le  quali  devono
essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita’
per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento,  anche
con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio  per
malattia. Qualora il  dipendente  debba  allontanarsi  dall’indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilita’  per  effettuare  visite
mediche,  prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o  per   altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati,  e’
tenuto a darne preventiva comunicazione  all’amministrazione  che,  a
sua volta, ne da’ comunicazione all’Inps.».

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-07&atto.codiceRedazionale=17G00089&elenco30giorni=false

e art. 22:

… Il  decreto  di
adozione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 55-septies, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come  introdotto  dal
presente decreto, nonche’ il  decreto  di  cui  al  comma  5-bis  del
medesimo articolo sono adottati entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   In   sede   di   prima
applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017,
sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici
fiscali. L’atto di indirizzo detta altresi’ la disciplina transitoria
da  applicarsi  agli  accertamenti   medico-legali   sui   dipendenti
pubblici, a decorrere dal 1°  settembre  2017…

e’  assegnato  all’Istituto  nazionale   della   previdenza   sociale
l’importo di 15 milioni di euro per l’anno 2017, 35 milioni  di  euro
per l’anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione  d’anno  a  decorrere
dall’anno 2019.

che potete leggere qui:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-07&atto.codiceRedazionale=17G00089&elenco30giorni=false

Condividi questo post

Questo articolo ha un commento

  1. Viene rispettato il decreto del polo unico che dal 01/09/2017 il polo unico passa definitamente le competenze all’INPS.
    Un Augurio sperando di SI.Doveva essere fatto da sempre,la medicina fiscale è di competenza dell’INPS,per tante problematiche.
    Saluti.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Chiudi il menu