DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00088) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2017
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Per ciò che ci riguarda:
Art. 18
Modifiche all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165
1. All’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
controlli sulla validita’ delle suddette certificazioni restano in
capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.»;
b) al comma 2 la parola «inoltrata» e’ sostituita dalle seguenti:
«resa disponibile» e dopo le parole «all’amministrazione
interessata.» e’ inserito il seguente periodo: «L’Istituto nazionale
della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo
svolgimento delle attivita’ di cui al successivo comma 3 anche
mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi
certificati devono contenere anche il codice nosologico.»;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva
dall’Inps d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dell’Inps che
provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni
interessate. Il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale e’
disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall’Inps con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in
campo nazionale. L’atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni
e’ adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito
l’Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso
ai medici iscritti nelle liste di cui all’articolo 4, comma 10-bis,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le
funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per
malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivita’
ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di
indirizzo stabilisce, altresi’, la durata delle convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata,
la disciplina delle incompatibilita’ in relazione alle funzioni di
certificazione delle malattie.»;
d) il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente: «5-bis. Al fine di
armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
stabilite le fasce orarie di reperibilita’ entro le quali devono
essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita’
per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche
con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per
malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo
comunicato durante le fasce di reperibilita’ per effettuare visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri
giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e’
tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a
sua volta, ne da’ comunicazione all’Inps.».
e art. 22:
… Il decreto di
adozione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 55-septies, comma
2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal
presente decreto, nonche’ il decreto di cui al comma 5-bis del
medesimo articolo sono adottati entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima
applicazione, le convenzioni sono stipulate, entro il 31 agosto 2017,
sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative dei medici
fiscali. L’atto di indirizzo detta altresi’ la disciplina transitoria
da applicarsi agli accertamenti medico-legali sui dipendenti
pubblici, a decorrere dal 1° settembre 2017…
e’ assegnato all’Istituto nazionale della previdenza sociale
l’importo di 15 milioni di euro per l’anno 2017, 35 milioni di euro
per l’anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere
dall’anno 2019.
che potete leggere qui:
Questo articolo ha un commento
ANNA VANNI
7 Lug 2017Viene rispettato il decreto del polo unico che dal 01/09/2017 il polo unico passa definitamente le competenze all’INPS.
Un Augurio sperando di SI.Doveva essere fatto da sempre,la medicina fiscale è di competenza dell’INPS,per tante problematiche.
Saluti.